Cessazione della materia del contendere per annullamento d’ufficio di licenza di pubblico spettacolo (TAR Puglia n. 639 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. In tale evenienza, le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale, ex art. 91 c.p.c., e sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente quando l’iniziale fondatezza del ricorso risulti evidente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una licenza di pubblico spettacolo rilasciata ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. n. 773/1931 per l’esercizio temporaneo di un “Luna Park” per bambini su area privata, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto l’annullamento d’ufficio della licenza ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ritenendo l’attività non compatibile con la disciplina della “Zona Speciale Vincolata (A3)” di cui all’art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. Il provvedimento conteneva l’ordine di cessazione immediata dell’attività e di rimozione delle strutture entro cinque giorni.

Con decreto cautelare presidenziale urgente, accolto in prima battuta, e successiva ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo, l’efficacia del provvedimento impugnato veniva sospesa. Il ricorrente, avendo così conseguito l’utilità consistente nell’installazione temporanea delle attrattive fino alla scadenza autorizzata, depositava istanza di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il ricorrente, con l’istanza depositata, aveva dichiarato di aver conseguito l’utilità cui ambiva con la proposizione del ricorso, ovvero l’installazione temporanea fino alla data del 30.09.2025 delle attrattive ludiche e la relativa attività. Da ciò discende la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che impone al giudice di dichiarare tale esito quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

La pronuncia si fonda sul principio, richiamato dal Collegio, secondo cui la cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio quando una successiva attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Il Tribunale ha precisato che è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione comunale resistente, applicando il criterio della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., stante l’evidente iniziale fondatezza del ricorso nel merito. Tale fondatezza è stata desunta dalle ragioni espresse nell’ordinanza cautelare, che aveva rilevato l’assenza di un interesse pubblico concreto e immediato prevalente sull’affidamento ingenerato nel privato e la natura di opere precarie stagionali rientranti nell’attività edilizia libera. Le spese sono state liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge, per tutte le fasi del giudizio, in applicazione delle tariffe medie del D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *