Silenzio VIA impianto eolico obbligo provvedere nei limiti quota PNIEC non prioritari (TAR Campania n. 803 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, che li richiama agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. Decorso infruttuosamente il termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC abbia espresso il parere e predisposto lo schema di provvedimento, sussiste l’obbligo di provvedere del Ministero, accertabile con l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. L’ordine di provvedere entro un termine prefissato, tuttavia, non può frustrare il criterio di priorità e il riparto delle quote di riserva dell’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006: l’effetto conformativo va modulato entro la quota (non inferiore a 2/5) riservata ai progetti PNIEC non prioritari. Il mancato rispetto dei termini determina, quale conseguenza diretta e automatica, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ex art. 25, comma 2-ter, cod. amb.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 3 settembre 2024, e perfezionato il 2 ottobre 2024, l’istanza di valutazione di impatto ambientale per un progetto di impianto eolico da realizzarsi in tre Comuni, con opere di connessione alla rete. Dopo la comunicazione di procedibilità e le pubblicazioni di rito, la fase di consultazione con il pubblico si è conclusa il 19 febbraio 2025.
Da quel momento il procedimento è rimasto sostanzialmente sospeso. La società ha quindi agito avverso il silenzio inadempimento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento, l’esercizio del potere sostitutivo e la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la scansione procedimentale dettata dagli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. L’art. 25, comma 2-bis fissa in 30 giorni dalla conclusione della consultazione, e comunque in 130 giorni dalla pubblicazione, il termine per l’espressione della Commissione tecnica; nei successivi 30 giorni il direttore generale adotta il provvedimento di VIA, previo concerto del Ministero della cultura.
Secondo il Tribunale, la fase del concerto si colloca in un momento successivo rispetto alla stasi censurata: oggetto del contendere è la mancata determinazione della Commissione, quale atto presupposto del provvedimento finale.
Nel caso concreto, dopo la pubblicazione del 4 febbraio 2025, è infruttuosamente spirato il termine di 130 giorni. Sussisteva quindi in capo al Ministero l’obbligo di concludere il procedimento, sia per la puntuale scansione normativa, sia perché l’avvio mediante pubblicazione implica l’obbligo di definizione espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. La fondatezza della domanda ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è pertanto ravvisata.
Il Collegio precisa però che l’esecuzione del dictum non può tradurre in frustrazione il criterio di priorità dell’art. 8 cod. amb. e il riparto delle quote di riserva. Il contemperamento tra tempestiva conclusione del procedimento ed efficace transizione energetica nazionale non può essere aggirato dall’esito del processo: gli operatori proponenti progetti PNIEC non prioritari non possono sopravanzare i progetti già calendarizzati.
L’ordine di provvedere entro un termine prefissato deve quindi specificare le misure di attuazione, modulando l’effetto conformativo. La valutazione del progetto potrà essere anticipata rispetto alla sola quota, non inferiore a 2/5, riservata ai progetti non prioritari, nell’ambito delle sedute già calendarizzate o in una seduta straordinaria.
Quanto al profilo restitutorio, l’art. 25, comma 2-ter introduce una speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale. Accertato il versamento degli oneri istruttori, il rimborso del 50% è conseguenza diretta e automatica. Le spese di lite sono compensate per la novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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