Revoca dell’indennizzo Xylella: rileva l’affidamento solo dopo la concessione definitiva (TAR Puglia n. 641 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di provvidenze pubbliche per danni da organismi nocivi, la semplice presentazione della domanda non genera un affidamento legittimo in capo all’istante; tale affidamento sorge solo con l’adozione del provvedimento di concessione definitiva. La revoca del contributo per l’assenza originaria dei presupposti giustificativi, già positivamente valutati, integra una fattispecie di invalidità del provvedimento concessorio, scrutinala alla stregua dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990. In materia di pubbliche agevolazioni, l’interesse pubblico al ritiro dell’atto è in re ipsa quando ricorra un indebito esborso di denaro pubblico, purché l’Amministrazione agisca tempestivamente e non sia decorso un apprezzabile lasso temporale tale da consolidare il beneficio nel patrimonio del privato.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava, con istanza del 05.10.2018, all’avviso pubblico del Comune di Nardò per la concessione di provvidenze economiche per i danni causati da Xylella fastidiosa, ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004. A seguito dell’istruttoria, il Comune concedeva e liquidava il contributo nella misura complessiva di € 125.743,90, con atto di liquidazione dell’1.12.2020 e mandato di pagamento del 2.12.2020.
Con nota del 29.03.2021, l’Amministrazione comunicava che la società era “non avente diritto” alle provvidenze, poiché le colture “altri vivai” non erano ricomprese nelle tabelle regionali di cui alla DGR n. 494/2018, e chiedeva la restituzione delle somme. Dopo un serrato scambio di note e controdeduzioni, il Comune avviava il procedimento di autotutela e con determinazione notificata il 1.08.2022 revocava il contributo, intimando la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia (Lecce), Sezione Terza, ha preliminarmente escluso che l’avviso pubblico potesse ingenerare un affidamento legittimo in capo alla ricorrente. L’atto, di una sola pagina, si limitava a richiamare il decreto ministeriale del 10.08.2018 e la dichiarazione di eccezionalità dei danni, ed è quindi da ritenersi eterointegrato dalla normativa e dagli atti richiamati. Il Collegio ha precisato che la mancata indicazione espressa delle colture escluse non può fondare una pretesa per qualsiasi tipologia di coltura, atteso che gli atti attributivi di vantaggi economici vanno interpretati restrittivamente.
Quanto al potere di autotutela, la Corte ha osservato che la revoca del contributo, per l’assenza originaria dei presupposti, assume la qualificazione di un’invalidità del provvedimento concessorio e va scrutinala alla stregua dello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione. In tal caso, l’Amministrazione è abilitata a riesaminare la propria determinazione di ammissione al finanziamento pubblico, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7064/2021, il Tribunale ha ribadito che una posizione di legittimo affidamento si configura solo quando il privato sia beneficiato da un pregresso atto amministrativo costitutivo di una situazione di vantaggio acquisita in buona fede e consolidatasi per il decorso di un apprezzabile periodo temporale. Nella specie, la richiesta di restituzione è intervenuta tempestivamente con nota del 29.03.2021, senza che fosse decorso un lasso temporale tale da consolidare il beneficio.
In materia di pubbliche agevolazioni, l’interesse pubblico al ritiro dell’atto è in re ipsa quando risulti un indebito esborso di denaro pubblico con ingiustificato vantaggio per il privato, come confermato da Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4387 e Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2945. L’esercizio del potere di autotutela è stato quindi ritenuto legittimo, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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