Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e difficoltà di bilancio irrilevanti (TAR Sicilia n. 1800 del 13.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inadempimento dell’amministrazione al giudicato non è giustificato dalla mole del contenzioso pendente né dalla mancata previsione di appositi fondi in bilancio, che costituiscono difficoltà di ordine materiale irrilevanti ai fini dell’ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza della pretesa esecutiva e la persistente inerzia, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine assegnato e nomina, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il commissario ad acta. L’azione di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, una volta rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Trapani ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito all’accreditamento in suo favore della cd. “carta del docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo e nella misura di euro 1.500,00.

L’amministrazione si è costituita eccependo di non aver potuto dare esecuzione al giudicato a causa della vastità del contenzioso diffuso su tutto il territorio nazionale e dell’assenza di appositi stanziamenti in bilancio. La causa è stata discussa in camera di consiglio e posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa esecutiva trova titolo in una pronuncia del Tribunale di Trapani, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria.

Il giudice ha poi riscontrato il rispetto degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, essendo stato notificato il titolo all’amministrazione; il ricorso è stato tempestivamente notificato e depositato.

Sul merito, il Tribunale ha rilevato l’inadempimento del Ministero, escludendo che le difficoltà di ordine materiale addotte in memoria — la mole del contenzioso e la mancata previsione di fondi — possano giustificare la mancata esecuzione. Tali circostanze attengono all’organizzazione interna dell’amministrazione e non valgono a scriminare l’inosservanza del giudicato.

Il ricorso è stato dunque accolto, con ordine rivolto al Ministero di dare esecuzione alla sentenza attraverso l’accreditamento della somma spettante alla parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Le spese, liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono state contenute in ragione del carattere seriale della controversia e del ridotto livello di complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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