Inesigibilità degli oneri minerari del 2023 dopo l’ammissione all’Amministrazione Straordinaria (TAR Puglia n. 638 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione dell’impresa alla procedura di Amministrazione Straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento della gestione al commissario straordinario. Ne consegue che il credito per oneri finanziari derivanti dall’attività estrattiva, ancorché relativo a prestazioni dovute per l’anno anteriore all’apertura della procedura, non è esigibile direttamente nei confronti della società in Amministrazione Straordinaria, dovendo il creditore insinuarsi al passivo secondo il procedimento di cui all’art. 53 d.lgs. n. 270/1999 e agli artt. 93 e ss. legge fallimentare. È pertanto illegittimo il provvedimento di sospensione dell’attività estrattiva fondato esclusivamente sull’omesso pagamento di siffatto credito non ancora accertato in sede concorsuale.

Il Fatto

Il Comune di Statte aveva adottato una pluralità di provvedimenti nei confronti della società, titolare dell’affitto di ramo d’azienda relativo agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale, in relazione alla cava di calcare sita in località “Mater Gratiae”. Con la diffida del 10 febbraio 2025 e con quella del 10 aprile 2025 l’ente locale aveva intimato il pagamento degli oneri previsti dall’art. 10 L.R. Puglia n. 22/2019 per l’annualità 2023, applicando anche la sanzione amministrativa di cui all’art. 33, comma 5, della medesima legge regionale. Con il successivo provvedimento del 4 giugno 2025 il Comune aveva disposto la sospensione dell’attività estrattiva autorizzata in forza del titolo regionale, per l’asserito inadempimento agli obblighi di pagamento e di comunicazione previsti dalla normativa regionale in materia di cave.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione della disciplina dell’Amministrazione Straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003, convertito in l. n. 39/2004, nonché degli artt. 52 e 53 d.lgs. n. 270/1999 e degli artt. 93 e ss. e 110 e ss. del r.d. n. 267/1942. La società ricorrente era stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria in data 20 febbraio 2024, sicché l’obbligazione relativa all’attività estrattiva svolta nell’anno 2023 era sorta anteriormente all’apertura della procedura concorsuale. Il Comune, tuttavia, aveva preteso l’immediato adempimento di tale obbligazione, prescindendo dal necessario accertamento del passivo.

Il Tribunale ha rilevato che il decreto di ammissione all’Amministrazione Straordinaria produce sia lo spossessamento del debitore, con il conseguente affidamento della gestione al commissario straordinario, sia gli effetti previsti dall’art. 48 d.lgs. n. 270/1999 e dagli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 della legge fallimentare. L’art. 53 del d.lgs. n. 270/1999, richiamato dall’art. 4-ter, comma 1, del d.l. n. 347/2003, stabilisce che l’accertamento del passivo prosegue secondo il procedimento di cui agli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, con la sostituzione del commissario straordinario al curatore.

Da tale impianto normativo la Sezione ha tratto la conclusione che il creditore avrebbe dovuto far valere la propria pretesa esclusivamente mediante la proposizione della domanda di ammissione al passivo, come peraltro lo stesso Comune aveva già fatto per le annualità pregresse, e non già richiedendo il pagamento diretto alla società in Amministrazione Straordinaria. Con specifico riguardo al credito per l’annualità 2023, la domanda di insinuazione era stata depositata solo in data 17 giugno 2025, successivamente all’adozione dei provvedimenti sanzionatori e sospensivi impugnati.

Il Collegio ha quindi confermato integralmente la motivazione dell’ordinanza cautelare n. 330/2025, ritenendo inapplicabile l’art. 10 della legge regionale pugliese n. 22/2019 alla luce dell’avvenuta ammissione della società alla procedura concorsuale. I provvedimenti comunali, poggiando sul presupposto — insussistente — dell’omesso pagamento di un credito non esigibile nelle forme e nei tempi pretesi dall’ente locale, sono stati dichiarati illegittimi e annullati, con assorbimento delle ulteriori censure e compensazione delle spese di lite per la peculiarità e complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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