Cessazione della materia del contendere per autotutela sull’ordinanza di demolizione (TAR Puglia n. 952 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuta successivamente alla notifica del ricorso e idonea a eliminare integralmente gli effetti lesivi prodotti dall’atto originario, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. In tale evenienza, la definizione del giudizio prescinde dall’accertamento della fondatezza delle censure dedotte, atteso che la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente risulta comunque pienamente soddisfatta. La rapida evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, caratterizzata dall’esercizio del potere di autotutela, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Barletta gli aveva ingiunto la demolizione di opere edili abusive realizzate su un immobile di sua proprietà, nonché la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime e l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva plurime illegittimità del provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, rilevata la costituzione in giudizio del Comune di Barletta, ha dato atto che l’amministrazione aveva nel frattempo adottato un provvedimento di annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione gravata, versato in atti.
Il Collegio ha pertanto ritenuto che la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente fosse da ritenere pienamente soddisfatta dall’intervento demolitorio dell’atto impugnato, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione del merito delle censure prospettate.
Su tali basi, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all’esame delle doglianze dedotte in ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la rapida evoluzione sia procedimentale che processuale della vicenda, in coerenza con la giurisprudenza della Sezione in analoghe fattispecie. La decisione è stata adottata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Nota della Redazione
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