La sottoscrizione del cronoprogramma da parte di un tecnico abilitato è condizione essenziale dell’offerta economico-temporale a pena di esclusione (TAR Puglia n. 951 del 01.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che impone, a pena di esclusione, la sottoscrizione del cronoprogramma da parte di un tecnico abilitato va interpretata nel senso che tale sottoscrizione deve essere apposta da un tecnico cui la disciplina professionale consente di assumere la responsabilità della progettata riduzione dei tempi di esecuzione. La sottoscrizione da parte di un soggetto privo del titolo abilitativo richiesto determina l’inidoneità dell’offerta e la sua esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio, trattandosi di vizio inerente alla struttura dell’offerta economico-temporale, non già di mera carenza documentale sanabile. Il principio di autoresponsabilità impone all’operatore economico di sopportare le conseguenze della difforme sottoscrizione di un documento integrante l’offerta.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi di comunicazione e videomapping, disposta in favore della controinteressata. Deduceva, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara, per avere l’aggiudicataria presentato un cronoprogramma sottoscritto esclusivamente dal proprio legale rappresentante e non da un tecnico abilitato, come prescritto a pena di esclusione dalla lex specialis. Il Tribunale, in sede cautelare, aveva inizialmente qualificato la mancanza come mera irregolarità formale sanabile; la questione giungeva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rimeditando l’orientamento cautelare, ha accolto il motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara. La disposizione, che qualifica come tassative le prescrizioni in materia di offerta, richiede che il cronoprogramma sia sottoscritto da un tecnico abilitato. Tale previsione è stata interpretata nel senso che la firma deve provenire da un soggetto che, secondo la propria disciplina professionale, possa assumere la responsabilità tecnica delle soluzioni proposte per la riduzione dei tempi di esecuzione del servizio.

Diversamente dalla semplice mancanza della sottoscrizione — sanabile tramite soccorso istruttorio — l’apposizione della firma da parte di un soggetto privo del titolo abilitativo costituisce un vizio sostanziale dell’offerta, in quanto incide sulla sua validità e sulla verificabilità delle misure organizzative dichiarate. Detta conclusione è avvalorata dall’art. 14, comma 2, del disciplinare, che esclude la sanabilità delle carenze della documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica, e dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che limita il soccorso istruttorio alla documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione.

La mancata sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato è stata quindi qualificata come condizione essenziale dell’offerta a pena di esclusione, la cui violazione rende illegittima l’aggiudicazione. Il Collegio ha altresì valorizzato il principio di autoresponsabilità, in base al quale l’operatore economico sopporta le conseguenze della difformità dell’offerta rispetto alla legge di gara, a tutela della par condicio tra i partecipanti.

Conseguentemente, il Tribunale ha accolto la domanda di reintegrazione in forma specifica: ha annullato l’aggiudicazione, dichiarato l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e disposto il subentro della ricorrente nell’appalto, in quanto unica concorrente utilmente collocata in graduatoria. Le spese di lite sono state poste a carico della controinteressata e della stazione appaltante, nella misura di € 2.000,00 ciascuna, oltre al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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