Requisiti di ammissione ai concorsi pubblici: il possesso dei CFU deve sussistere alla scadenza del bando, senza efficacia sanante ex post di esami successivi (TAR Puglia n. 953 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, i requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione. La sopravvenuta acquisizione di un titolo o di crediti formativi mancanti, successiva a tale scadenza, non spiega alcuna efficacia sanante o consolidativa della posizione del candidato. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire alla mancanza sostanziale di un requisito di ammissione. La sanzione espulsiva non viola i principi di proporzionalità e di legittimo affidamento.
Il Fatto
Una candidata partecipava a una procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, per le classi di concorso AS12 e AM12. L’amministrazione disponeva la sua esclusione, poiché in possesso di una laurea magistrale che non risultava conforme ai requisiti di cui alla tabella di convergenza allegata al bando: dal piano di studi emergeva una carenza di CFU nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 (solo 9 CFU conseguiti invece dei 12 prescritti). Nell’impugnare i decreti di esclusione, la ricorrente deduceva plurimi vizi di legittimità e violazione dei principi di proporzionalità e di affidamento, evidenziando di aver sostenuto e superato, in data successiva, un esame integrativo da 6 CFU per colmare la lacuna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ravvisando un rilievo pregiudiziale in punto di fatto che condizionava l’intera vicenda. La ragione unica e determinante dell’esclusione è stata individuata nell’assenza, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di un requisito di ammissione, ossia il possesso integrale dei CFU previsti dall’art. 4 del bando e dalla richiamata tabella di convergenza. Tale carenza era stata peraltro riconosciuta dalla stessa candidata, sia in sede procedimentale sia in sede processuale, laddove aveva ammesso di aver avviato un procedimento per acquisire i crediti mancanti solo in un secondo momento, superando un esame da 6 CFU in data successiva all’adozione dei provvedimenti di esclusione.
Proprio su tale circostanza si è incentrata la decisione. Il TAR ha stabilito che il superamento dell’esame integrativo in epoca successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché all’adozione dei decreti di esclusione, non può spiegare alcuna efficacia sanante o consolidativa ex post. Viene richiamato il principio generale e inderogabile in materia di concorsi pubblici, in forza del quale i requisiti di ammissione devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando, in ossequio all’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 487/1994, che risponde all’esigenza di garantire la parità di trattamento tra i partecipanti e la trasparenza dell’azione amministrativa.
La Corte ha inoltre escluso che potesse trovare applicazione il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Tale istituto, pur orientato alla massima partecipazione, è finalizzato a chiarire o completare dichiarazioni o documenti già esistenti, ma non può mai sopperire alla mancanza sostanziale di un requisito di ammissione al momento della scadenza del termine, né consentire l’acquisizione tardiva di titoli o crediti mancanti. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi di imparzialità, buon andamento e tutela del legittimo affidamento degli altri concorrenti che hanno rispettato le regole del bando.
Pertanto, l’accertata assenza del requisito di accesso alla data di presentazione della domanda ha determinato l’infondatezza di tutti i motivi di gravame, ivi inclusi quelli concernenti la dedotta efficacia assorbente dell’abilitazione conseguita e la violazione del principio di proporzionalità. L’operato dell’amministrazione è stato ritenuto esente dai vizi di legittimità dedotti. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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