Notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari e limiti dell’acquisizione (TAR Sicilia n. 1927 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di comproprietà del bene abusivo, l’ordinanza di demolizione deve essere notificata a tutti i comproprietari, poiché solo una notificazione integrale consente di produrre i successivi effetti acquisitivi previsti dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; l’omessa notificazione anche a uno solo di essi determina l’illegittimità del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e degli atti che ne costituiscono esecuzione. L’omessa notificazione non incide, invece, sulla legittimità intrinseca dell’ordine di demolizione, atteso che la notificazione è elemento estrinseco, rilevante solo sul piano dell’efficacia e della decorrenza dei termini di impugnazione. Qualora l’acquisizione investa superfici ulteriori rispetto al sedime del manufatto, l’Amministrazione deve motivare in modo adeguato la concreta individuazione dell’area, esplicitando i criteri seguiti e le ragioni di interesse pubblico che giustificano l’estensione dell’effetto ablatorio. L’ordine di sgombero non è espressione di autotutela possessoria, ma atto esecutivo della sequenza repressiva dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, e la sua legittimità prescinde dalla qualificazione del bene come disponibile o indisponibile.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un appezzamento di terreno con una modesta costruzione rurale, apprendono solo nel dicembre 2022 dell’esistenza di un’ordinanza di sgombero emessa dal Comune, fondata sull’avvenuta acquisizione del fabbricato al patrimonio comunale per inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione risalente al febbraio 2012. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza era stato redatto nell’aprile 2014 e trascritto nei registri immobiliari.

I ricorrenti assumono di non avere mai ricevuto notifica né dell’ordinanza di demolizione né del verbale di inottemperanza. Dall’accesso agli atti emerge che la notificazione alla madre degli stessi era risultata negativa per irreperibilità, senza traccia delle formalità dell’art. 140 c.p.c., e che la trascrizione era stata effettuata contro tutti i comproprietari. Da ulteriori verifiche catastali i ricorrenti rilevano che il Comune aveva operato una voltura catastale in proprio favore dell’intero appezzamento, estendendo l’effetto acquisitivo ben oltre il sedime del manufatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, riguardante la mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione e del conseguente verbale. Richiamando un consolidato orientamento, il Tribunale afferma che, in caso di comproprietà, l’ordine di demolizione deve essere notificato a tutti i comproprietari perché possa produrre i successivi effetti acquisitivi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La censura risulta assistita dall’orientamento secondo cui è imprescindibile la notificazione a tutti i comproprietari, essendo illegittimo l’effetto ablatorio in caso di omessa notificazione anche a uno soltanto di essi.

Dagli atti emerge che l’ordinanza è stata notificata esclusivamente alla madre dei ricorrenti, mentre nessuna notificazione risulta effettuata nei confronti degli odierni ricorrenti, già comproprietari al momento dell’adozione degli atti repressivi. Ne discende l’illegittimità del procedimento acquisitivo e degli atti successivi, ossia del verbale di accertamento di inottemperanza e dell’ordinanza di sgombero. Il Tribunale precisa però che l’omessa notificazione non inficia la validità intrinseca dell’ordine di demolizione, poiché la notificazione è elemento estrinseco, rilevante sul piano dell’efficacia e della decorrenza dei termini di impugnazione.

Il Collegio ritiene fondato anche il secondo motivo, relativo all’estensione dell’effetto ablatorio. Secondo il consolidato orientamento richiamato, qualora l’acquisizione gratuita investa superfici ulteriori rispetto a quella occupata dall’abuso, l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione sulla concreta individuazione dell’area da acquisire, esplicitando i criteri seguiti e le ragioni urbanistiche che ne rendono necessaria l’estensione, nei limiti dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.

Nel caso concreto dagli atti impugnati non emerge alcuna indicazione sui criteri adottati per determinare l’ampiezza dell’area acquisita, né sono esplicitate le ragioni di interesse pubblico che avrebbero giustificato l’acquisizione dell’intero compendio immobiliare. Ne consegue l’illegittimità degli atti successivi all’ordinanza di demolizione nella parte in cui estendono l’effetto ablatorio oltre il sedime del manufatto.

Il terzo motivo è invece respinto. L’ordinanza di sgombero non costituisce espressione dei poteri di autotutela possessoria spettanti all’Amministrazione quale proprietaria, ma rappresenta l’atto esecutivo della sequenza repressiva dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, avviata con l’accertamento dell’abuso e culminata nell’acquisizione gratuita. La sua legittimità prescinde, pertanto, dalla qualificazione del bene come appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dell’ente, trovando fondamento nei poteri pubblicistici di repressione degli illeciti edilizi. Il ricorso è dunque accolto nei limiti del primo e del secondo motivo, con annullamento del verbale di accertamento dell’inottemperanza e della successiva ordinanza di sgombero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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