Informativa antimafia e cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali (TAR Campania n. 5073 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011, produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, atteso che la ratio della disciplina non risiede solo nella tutela del buon andamento dell’ente pubblico ma anche nella garanzia della libera concorrenza tra le imprese operanti sul mercato. Ne consegue che la cancellazione dall’Albo nazionale dei Gestori Ambientali, disposta ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera f), del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 per sopravvenuta carenza del requisito, è legittima anche quando l’impresa colpita operi esclusivamente nel settore privato, secondo il meccanismo vincolante di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, ed è legata alla perduranza della misura interdittiva.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9 gennaio 2023 con cui è stata disposta la sua cancellazione dall’Albo nazionale dei Gestori Ambientali, relativamente all’iscrizione in categoria 4 classe C, per sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lettera f), del d.m. n. 120/2014. Il provvedimento è stato adottato sulla scorta dell’informativa interdittiva antimafia del Prefetto di Caserta.
La ricorrente ha altresì impugnato la norma regolamentare e, per quanto occorra, la comunicazione interdittiva prefettizia, deducendo che il presupposto per la cancellazione sarebbe esclusivamente l’emissione di una comunicazione antimafia interdittiva e non una mera informativa, che avrebbe effetti solo inibitori rispetto ad appalti pubblici di valore superiore alle soglie comunitarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il gravame, rilevando che l’attività istruttoria disposta nel corso del giudizio ha confermato la perdurante efficacia della misura interdittiva prefettizia, anche all’esito del procedimento di riesame. La cancellazione dall’Albo è conseguita legittimamente all’adozione dell’informativa antimafia, in applicazione del meccanismo vincolante previsto dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
Richiamando la giurisprudenza del TAR Campania, il Tribunale ha chiarito che, dopo l’introduzione dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011, l’interdittiva antimafia può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato. L’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione anche in assenza di un rapporto contrattuale con la P.A., sicché la revoca delle autorizzazioni abilitanti l’esercizio dell’attività imprenditoriale discende direttamente dall’adozione dell’informazione interdittiva.
Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale, la Corte ha ricostruito il sistema della documentazione antimafia, distinguendo tra comunicazione e informazione. La seconda si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa tentativi di infiltrazione mafiosa, desunti da elementi fattuali sintomatici ai sensi dell’art. 84, comma 4, e dell’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. La ratio della misura non è solo la tutela del buon andamento della P.A., ma anche la garanzia del libero esplicarsi della concorrenza tra imprese, sicché la cancellazione si giustifica anche in assenza di rapporti contrattuali con l’ente pubblico.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.