Annullamento d’ufficio del titolo edilizio in sanatoria oltre il termine ragionevole (TAR Campania n. 429 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria è subordinato al rispetto di un termine ragionevole, che l’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990, nel testo applicabile ratione temporis, fissa in misura non superiore a dodici mesi dall’adozione del provvedimento ampliativo. Il superamento di tale limite è consentito solo nelle ipotesi del comma 2-bis, cioè in presenza di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci accertate con sentenza passata in giudicato. L’atto di autotutela deve inoltre dare conto di prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse dal mero ripristino della legalità violata, valutando gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. La mancanza di tali presupposti determina l’illegittimità del provvedimento di annullamento, a nulla rilevando la pendenza di una sentenza penale di abbattimento, che segue un distinto procedimento.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano il provvedimento con cui il Comune di Ottaviano ha disposto, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, l’annullamento in autotutela di un titolo edilizio in sanatoria rilasciato il 31 luglio 2018 ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, relativo a una scala interna e alla copertura in ampliamento di un torrino. L’amministrazione ha fondato l’iniziativa sulla mancanza del parere di compatibilità paesaggistica prescritto dall’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 e sull’esistenza di una sentenza di abbattimento passata in giudicato, iscritta al registro delle sentenze esecutive.
I ricorrenti deducono l’intervenuto superamento del termine per l’esercizio del potere di autotutela e la genericità della motivazione sull’interesse pubblico. La Sezione, con ordinanza n. 1622 del 5 settembre 2024, ha accolto l’istanza cautelare. La questione giunge così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990, che subordina l’annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo a precise condizioni. La prima è la tempestività dell’atto di autotutela, dovendosi rispettare un termine ragionevole e comunque non superiore a dodici mesi dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Il testo applicabile ratione temporis è quello antecedente alla riduzione a sei mesi operata dall’art. 1, comma 1, legge 2 dicembre 2025 n. 182. Nel caso concreto tale termine risulta ampiamente superato, essendo l’annullamento intervenuto nel 2024 rispetto a un titolo rilasciato nel 2018.
Il Tribunale esclude che operino le deroghe del comma 2-bis, che consentono il superamento del termine in presenza di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci accertate con sentenza passata in giudicato. Nessuna di tali circostanze è stata dimostrata.
La Sezione distingue nettamente la posizione dell’edilizia abusiva da quella del provvedimento ampliativo. Negli abusi edilizi non vi è stabilizzazione degli effetti, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, né affidamento meritevole di tutela. Diversamente, quando l’amministrazione adotta un provvedimento che amplia la sfera giuridica del destinatario, il cui comportamento sia scevro da falsità, lo ius poenitendi incontra rigorosi limiti temporali.
Il Collegio censura poi la motivazione sull’interesse pubblico. Il Comune si è limitato a richiamare la necessità della corretta applicazione delle norme e l’esistenza della sentenza di abbattimento, con formula generica e riferita a un provvedimento del giudice penale che segue un diverso procedimento. Non si è data evidenza alla particolare situazione di disabilità del soggetto beneficiario del trust cui è stato conferito l’immobile.
Il Tribunale respinge invece la tesi dei ricorrenti secondo cui la compatibilità paesaggistica sarebbe stata superflua. La realizzazione di una scala interna e di un torrino al secondo piano non rientra tra le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, di cui all’Allegato A d.P.R. n. 31/2017. Il ricorso è pertanto accolto per le ragioni temporali e motivazionali, con annullamento del provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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