Ottemperanza al giudicato su carta docente e penalità di mora (TAR Lombardia n. 3778 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente a tempo determinato il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e la condanna a dare piena esecuzione alla pronuncia, anche quanto alle spese legali. Sussistono le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quando il giudicato risulti attestato e la sentenza notificata all’Amministrazione. Il commissario ad acta va nominato sin d’ora per il caso di inutile decorso del termine assegnato, non essendo dovuto alcun compenso quando l’attività rientri nei suoi compiti istituzionali. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è fissata, su richiesta di parte, nella misura degli interessi legali, limite non manifestamente iniquo, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’esecuzione o al trasferimento del potere al commissario.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio, nell’anno scolastico 2024/2025, quale docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di contratto a termine. Con sentenza n. 5508/2024 del 05.12.2024, il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per il suddetto anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando l’Amministrazione a provvedere e al rimborso delle spese legali.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito per resistere, senza contestare l’inadempimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, attestato dalla cancelleria, e dalla notifica della stessa all’Amministrazione. Non risultando contestata l’inadempienza, il ricorso è ritenuto fondato.
Integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, l’Amministrazione è condannata a dare piena esecuzione alla sentenza, anche con riferimento alle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione.
Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Il Collegio esclude la dovutezza di alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Sulla penalità di mora, il TAR richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nel testo vigente dal 1 gennaio 2016. Il giudice dell’ottemperanza fissa su richiesta la somma dovuta per ogni violazione o ritardo, quando non sia manifestamente iniqua né sussistano ragioni ostative.
Nel caso di pagamento di somme la penalità decorre dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e il termine finale coincide con l’esecuzione o con il trasferimento del potere al commissario, secondo l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014 del 2015, confermato dalle pronunce Sez. III n. 4711 del 2014 e Sez. V n. 2547 del 2012. La misura è calcolata per ciascun giorno di ritardo in percentuale sulla somma liquidata, capitale e spese incluse, esclusi interessi, i.v.a. e contributi; la percentuale è fissata nel saggio d’interesse legale. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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