Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla parte (TAR Lazio n. 12851 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tale evenienza, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, dovendosi limitare a dichiarare l’improcedibilità. La declaratoria consegue alla mera dichiarazione del difensore, senza che rilevi la sua notificazione alle altre parti.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la sua domanda finalizzata al riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, al fine della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia e primaria. Avverso tale diniego, fondato anche sul parere sfavorevole del Ministero dell’Università e della Ricerca, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la parte ricorrente depositava una dichiarazione con la quale manifestava di non avere più interesse alla decisione, avendo intenzione di partecipare al successivo ciclo dei percorsi INDIRE per il riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione di disinteresse era stata depositata in giudizio, sebbene non notificata alle altre parti, e che l’amministrazione resistente risultava costituita.
Richiamando la giurisprudenza univoca in materia, il TAR ha affermato che la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso stesso. In tali casi, in ossequio al principio dispositivo, il giudice non può esaminare la controversia nel merito, dovendo pronunciare una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di giudizio in ragione della peculiarità della fattispecie e delle circostanze del caso.
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Nota della Redazione
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