Inammissibilità della domanda di cittadinanza annullata per omessa valutazione dei redditi familiari (TAR Lazio n. 7018 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 richiede l’accertamento della sufficienza del reddito quale requisito minimo indefettibile, parametrato all’ammontare previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, incrementato per il coniuge e i figli a carico. Nella valutazione del requisito, l’Amministrazione deve considerare i redditi effettivamente percepiti, anche alla luce delle dichiarazioni fiscali rettificate e dell’apporto economico degli altri membri del nucleo familiare. Il provvedimento che ometta tale verifica o che si fondi su un’erronea indicazione dell’annualità d’imposta è viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e va annullato, con obbligo di rideterminazione della Prefettura.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, per ritenuta insufficienza del reddito relativo all’anno d’imposta 2022. L’interessato deduceva che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le somme effettivamente percepite, anche in virtù dell’apporto economico del coniuge, e segnalava un’asserita incoerenza tra i preavvisi di diniego, riferiti agli anni 2021 e 2022, e il provvedimento conclusivo, ancorato al solo 2022.

La Prefettura, costituitasi in giudizio, eccepiva che l’indicazione dell’annualità 2022 nel decreto impugnato sarebbe derivata da un mero errore materiale, dovendo la valutazione negativa riferirsi all’anno d’imposta 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro giurisprudenziale in materia di requisito reddituale per la concessione della cittadinanza, richiamando il consolidato orientimento secondo cui l’accertamento della sufficienza del reddito rientra nella valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione. Tale requisito, parametrato alla soglia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria incrementata per i familiari a carico, non è stato ritenuto creato arbitrariamente, trovando fondamento nell’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e nelle previsioni della direttiva 2004/38/CE in tema di diritto di soggiorno.

La Corte ha precisato che, nella verifica della capacità reddituale, l’Amministrazione deve considerare non solo il reddito dell’istante ma anche l’eventuale, effettivo contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare, in ossequio al principio di solidarietà familiare. Tale orientamento risulta recepito dalla circolare ministeriale del 5 febbraio 2007, che impone di valutare la consistenza economica dell’intero nucleo quando emergano altre risorse concorrenti.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha rilevato che dalle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio risultava che il reddito del ricorrente per l’anno 2022 era pari a € 12.900, superiore alla soglia minima di € 12.394,05, calcolata tenendo conto del coniuge e dei due figli a carico, mentre per il 2021 — annualità richiamata solo nel preavviso di diniego — il reddito rettificato ammontava a € 13.200, anch’esso eccedente la soglia. Il decreto impugnato è stato pertanto ritenuto affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria, per l’omessa valutazione dei redditi effettivamente percepiti nelle annualità contestate.

Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento e obbligo per la Prefettura di rideterminarsi secondo i criteri enunciati. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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