Carta docente, ottemperanza parziale e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1043 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’esecuzione solo parziale del giudicato non preclude la nomina del commissario ad acta quando resta inadempiuta la parte relativa al capitale riconosciuto. La circostanza che l’amministrazione abbia liquidato le spese legali in favore dei difensori antistatari non integra ottemperanza dell’obbligo principale. Il commissario nominato tra i dirigenti della stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso per l’attività svolta. Resta ferma la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 37 del 9 gennaio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere in favore della ricorrente il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, per complessivi euro 3.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, con rifusione delle spese.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 4 giugno 2025. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali ai procuratori antistatari, ma non ha corrisposto il capitale riconosciuto dal giudicato.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ricostruisce l’ambito del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario. L’obbligo principale ivi accertato consiste nel riconoscimento del contributo della Carta docente per gli anni scolastici indicati, con gli accessori di legge. Su questo punto l’amministrazione è rimasta inadempiente.
Il Collegio qualifica come ottemperanza parziale il pagamento delle sole spese legali in favore dei difensori dichiarati antistatari. Tale adempimento non esaurisce il contenuto della condanna e non soddisfa il diritto riconosciuto alla ricorrente. La parte del giudicato relativa al capitale resta quindi ineseguita.
La difesa dell’amministrazione ha dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva. L’inerzia persistente giustifica il ricorso allo strumento sostitutivo. Il Collegio accoglie pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva.
Il commissario è individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Allo stesso è assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso.
Sulle spese del giudizio di ottemperanza il Collegio applica il criterio della soccombenza, liquidando un importo che tiene conto della serialità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il ricorso è dunque accolto nei termini indicati nel dispositivo.
Nota della Redazione
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