Compenso per copia privata, legittimo il D.M. 302/2024 su esenzioni e rimborsi (TAR Lazio n. 10698 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale che disciplina il sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per copia privata è legittimo laddove predetermini, in via generale e astratta, criteri di esclusione oggettivi e trasparenti e la documentazione probatoria richiesta, senza rimettere all’organismo di gestione collettiva alcuna valutazione discrezionale sui presupposti sostanziali dell’esenzione. La cessione di apparecchi e supporti a una persona giuridica non è di per sé esente dal prelievo, occorrendo la prova che il bene sarà destinato a uso esclusivamente professionale dell’utente finale. L’esenzione per uso professionale non è esclusa nelle cessioni tramite distributore, ma richiede che il produttore o importatore conosca la destinazione funzionale del bene; in mancanza, la vendita è assoggettata al prelievo, ferma la possibilità di traslazione dell’onere o di rimborso. Il termine di decadenza per la richiesta di rimborso è legittimo esercizio della delega ministeriale, configurandosi la situazione del soggetto obbligato come onere e non come diritto soggettivo.
Il Fatto
Una società operante nella distribuzione di prodotti informatici ed elettronici ha impugnato il decreto del Ministero della Cultura n. 302 del 30 settembre 2024, recante la disciplina di esenzioni e rimborsi del compenso per copia privata di cui all’art. 71-septies della legge n. 633/1941. La ricorrente, in qualità di soggetto obbligato al versamento del compenso, ha dedotto sette motivi di illegittimità, contestando in particolare la mancata previsione di criteri oggettivi, il ruolo attribuito alla SIAE, l’assoggettamento a prelievo delle cessioni a persone giuridiche, l’esclusione delle vendite tramite distributore dal regime di esenzione e l’introduzione di termini di decadenza. Ha chiesto l’annullamento del decreto e, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato in via preliminare le eccezioni di rito. L’intervento ad opponendum della Fondazione Copia Privata Italia è stato ritenuto ammissibile, essendo sufficiente per l’intervento adesivo la titolarità di un interesse di mero fatto. Quanto all’eccezione di carenza di interesse sollevata dalla SIAE, i giudici l’hanno respinta: la ricorrente, in quanto soggetto obbligato in via principale o solidale al versamento del compenso, è legittimata a contestare le modalità di esercizio delle esenzioni e dei rimborsi.
Nel merito, la sentenza ha ricostruito il sistema normativo europeo e nazionale del compenso per copia privata, evidenziando come la giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause C-521/11, C-463/12, C-110/15, C-263/21 e da ultimo C-822/24, caso Bluechip) consenta agli Stati membri di porre il prelievo a carico di produttori e importatori, purché sia previsto un sistema di esenzione o rimborso con criteri oggettivi e trasparenti.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che il D.M. 302/2024 si differenzia dai precedenti decreti: l’art. 3 predetermina analiticamente le ipotesi di esenzione (esportazione, uso in diagnostica medica, duplicazione professionale, uso professionale o d’impresa, amministrazioni pubbliche), e l’Allegato 1 individua la documentazione probatoria. Risulta così superata la criticità censurata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1183/2023, che aveva annullato il D.M. 2019 per la mancata predeterminazione dei presupposti dell’esenzione. La condizione dell’uso “esclusivamente professionale” è stata interpretata nel senso della rilevanza della destinazione funzionale del bene al momento della cessione, in coerenza con la nozione di “scopi manifestamente estranei alla copia privata” elaborata dalla giurisprudenza unionale.
In relazione al ruolo della SIAE, il TAR ha escluso che il decreto attribuisca all’ente poteri discrezionali: la verifica demandata all’organismo di gestione collettiva è di natura documentale, coerente con i poteri di vigilanza previsti dall’art. 182-bis L.d.A. Sull’applicabilità della legge n. 241/1990, il Collegio ha richiamato le pronunce delle Sezioni Unite che qualificano l’attività di intermediazione del diritto d’autore come privatistica.
Sulla questione delle cessioni a persone giuridiche, la sentenza ha aderito all’orientamento della Corte di Giustizia: lo status di acquirente professionale non esclude la presunzione che i supporti possano essere utilizzati da persone fisiche per copie private. La prova contraria grava sul soggetto che chiede l’esenzione, mediante l’attestazione resa sotto la propria responsabilità. Quanto alle cessioni indirette tramite distributore, il Collegio ha offerto una lettura logico-sistematica dell’inciso “a condizione che detti prodotti non siano oggetto di rivendita”: tale clausola non esclude l’esenzione per le vendite a distributori, ma chiarisce che la cessione a un intermediario non rende di per sé la vendita esente, rilevando sempre la conoscenza della destinazione professionale del bene da parte dell’utente finale.
Il termine di decadenza di 120 giorni per il rimborso è stato ritenuto legittimo, configurandosi la posizione del soggetto obbligato come onere e non come diritto soggettivo. La disciplina transitoria è stata giustificata come retroattività in bonam partem, volta a colmare il vuoto normativo creato dall’annullamento dei precedenti decreti. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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