Cessazione della materia del contendere per ottemperanza tardiva; soccombenza virtuale nella condanna alle spese (TAR Lombardia n. 3153 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione tardiva del giudicato da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che risulta comunque conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. La sopravvenuta satisfattività dell’azione non elide, tuttavia, l’onere delle spese processuali, che restano regolate dal criterio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione, avendo adempiuto solo in corso di causa, è tenuta a rifondere le spese in favore della parte ricorrente, nella misura determinata dal giudice, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 1.000,00, oltre spese di lite, in forza della sentenza n. 750/2024. Non avendo l’Amministrazione provveduto spontaneamente all’esecuzione del dictum, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, premessa la mancata impugnazione della sentenza da parte del Ministero, con conseguente passaggio in giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva provveduto all’esecuzione del comando giudiziale, ancorché tardivamente, mediante l’accredito delle somme dovute a titolo di carta docente in favore della ricorrente. Tale circostanza, comprovata dalla nota depositata dalla stessa parte ricorrente, ha indotto il Tribunale a dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto l’adempimento sopravvenuto aveva determinato il conseguimento del bene della vita cui l’azione era preordinata, rendendo inutile ogni ulteriore statuizione sul merito dell’obbligo esecutivo.

La declaratoria di cessazione non ha esonerato il Collegio dal pronunciarsi sulle spese del giudizio. Il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, osservando come la Pubblica Amministrazione avesse ottemperato al dictum giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso. Ne è derivata la condanna del Ministero alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, atteso che la necessità di agire in giudizio è dipesa esclusivamente dall’inerzia serbata dall’Amministrazione.

Quanto alla quantificazione, il Collegio ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di controversia avente a oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta docente, di natura seriale e non implicante nei singoli procedimenti l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 3221 del 24 aprile 2026. Le spese, liquidate nella misura di euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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