Accesso documentale concesso al condominio per verificare atti di riscossione idrica (TAR Campania n. 4948 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 l. n. 241/1990 sussiste quando la posizione conoscitiva azionata è funzionale alla tutela di una diversa situazione giuridica e prescinde dalla eventuale iniziativa giurisdizionale che potrà essere esperita. La verifica della legittimità dell’azione dell’Amministrazione, in ottica prodromica e preventiva rispetto a possibili impugnazioni, integra l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dalla legge. Il silenzio serbato sull’istanza lede l’interesse conoscitivo e legittima il giudice a disporre le misure idonee ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., con nomina del commissario ad acta già in sede di cognizione.

Il Fatto

Un condominio riceveva un atto di pagamento n. 387 del 2025 per il servizio idrico integrato riferito all’anno 2020, preceduto da atti che assumeva mai notificati. Con PEC del 10.03.2026 presentava al Comune istanza di accesso ex art. 22 l. n. 241/1990 per ottenere copia del contratto di fornitura, delle fatture, degli avvisi di accertamento esecutivo e delle relazioni di notifica. L’Amministrazione non rispondeva. Il condominio proponeva ricorso ai sensi degli artt. 117 e 117-bis c.p.a. avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esibire i documenti e la nomina di un commissario ad acta

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. La giurisprudenza consolidata richiede, ai fini dell’accesso, un nesso tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare. Nel caso in esame, i documenti attengono all’iter procedimentale di adozione e notificazione dell’atto di riscossione del canone idrico, e il ricorrente è soggetto passivo della pretesa creditoria: il collegamento è quindi diretto e attuale.

La posizione conoscitiva azionata è chiaramente funzionale alla tutela di altra e diversa situazione giuridica: la verifica della correttezza dell’agere del Comune in una fase prodromica all’emanazione dell’avviso di accertamento. Tale esigenza, in un’ottica preventiva, è finalizzata a compiere ogni valutazione utile all’esercizio delle guarentigie difensive, e prescinde dai successivi e solo eventuali sviluppi giurisdizionali. Non è quindi necessario che l’accesso sia strumentale a un giudizio già instaurato: la tutela conoscitiva è autonoma.

Il silenzio dell’Amministrazione lede irrimediabilmente l’interesse conoscitivo e preclude ogni utile acquisizione dei dati; di conseguenza, il giudice ha disposto l’ordine di esibizione ex art. 34, comma 1, lett. c) e) c.p.a., con termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione. Per il caso di inutile decorso, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Caserta o di un dirigente delegato, con oneri a carico dell’ente inadempiente. Le spese sono state compensate, considerato che parte della documentazione poteva essere già nella disponibilità del condominio

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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