Modifiche statutarie di ateneo non trasmesse al Ministero vigilante (TAR Calabria n. 652 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle modifiche statutarie di un’università non statale, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata in assenza di rilievi ministeriali non si inscrive nel procedimento già avviato con la prima deliberazione, ma dà luogo a un autonomo procedimento approvativo, assoggettato agli adempimenti di cui all’art. 6, comma 9, legge n. 168 del 1989. Ne discende l’obbligo di trasmissione di tale nuova deliberazione al Ministero, per il controllo di legittimità e di merito da esercitare nel termine perentorio di sessanta giorni, e l’illegittimità del decreto rettorale emanato prima dello spirare di quel termine. La mancata formulazione di compiuti rilievi, non supplita dal mero scambio istruttorio, consuma il potere di controllo e consolida gli effetti delle modifiche.
Il Fatto
L’Università per stranieri, ente non statale sostenuto da un Consorzio promotore e da enti territoriali e camerali, deliberava nell’ottobre 2024 un complesso di modifiche statutarie, con contestuale ingresso di un nuovo ente promotore e piano di risanamento. L’organo collegiale era privo del Rettore per cessazione anticipata dell’ufficio e la figura vicaria non era stata ricoperta.
Il Ministero vigilante, prima di valutare il testo, chiedeva documentazione sulla composizione del Consiglio di Amministrazione succedutasi dal 2019, per accertare quali componenti avessero titolo a deliberare in un contesto di nomine contestate. L’Ateneo riapprovava le modifiche e il Rettore, con decreto del dicembre 2024, emanava lo statuto modificato e ne curava la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Ministero impugnava il decreto e gli atti presupposti, proponendo poi motivi aggiunti avverso il verbale della seduta di riapprovazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo contestata la legittimità delle modifiche statutarie di un ateneo non statale approvate dal Consiglio di Amministrazione e recepite con decreto rettorale. Respinta l’istanza di rinvio e l’istanza di sospensione necessaria in attesa del giudizio civile, il Tribunale afferma la legittimazione attiva del Ministero: costui non si duole del merito delle modifiche, ma della concreta lesione delle proprie prerogative di controllo, impedite dalla mancata trasmissione documentale e della nuova deliberazione.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il paradigma dell’art. 6, comma 9, legge n. 168 del 1989: dopo la trasmissione dello statuto al Ministero, questi può formulare rilievi nel termine di sessanta giorni; solo in presenza di rilievi si apre la fase ulteriore disciplinata dal comma 10, con la possibilità per l’Ateneo di non conformarsi a maggioranza qualificata. L’inerzia ministeriale vale invece a consolidare gli effetti delle modifiche e non attiva alcuna fase successiva.
Qui il Consiglio di Amministrazione, dopo la richiesta istruttoria ministeriale, ha adottato una seconda deliberazione qualificata come riapprovazione. Il Collegio la interpreta secondo il criterio sostanziale, valorizzando il dispositivo, la discussione svolta e le premesse del decreto rettorale: non una mera presa d’atto, ma una manifestazione provvedimentale che avvia un nuovo procedimento. Da qui la violazione dell’art. 6, comma 9, legge n. 168 del 1989, per l’omessa trasmissione della delibera dell’11.12.2024 e per l’emanazione del decreto prima dello spirare del termine di legge.
Il Tribunale esamina anche l’asserita nullità per carenza assoluta di potere, escludendola: nessuno contesta all’Ateneo il potere di autodeterminarsi né l’individuazione degli organi competenti, restando la questione confinata ai profili di annullabilità per illegittima composizione del collegio. Questi ultimi sono respinti, poiché l’eventuale invalidità degli atti di designazione non si riverbera sugli atti dell’organo di governo e le nuove nomine consortili non risultano formalmente comunicate all’Ateneo. Resta invece fondato il rilievo sulla vacanza dell’ufficio rettorale: il Rettore è organo necessario e la sua assenza inficia la composizione del collegio e il parere del Consiglio Accademico. Assorbite le censure sui rilievi e sulle maggioranze, il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti e il decreto rettorale annullato, con integrale compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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