Cessazione materia del contendere richiede accertamento regionale del pagamento (TAR Lazio n. 6746 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento della fattispecie legale di cui all’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, è subordinato al ricorrere cumulativo di due presupposti: il tempestivo versamento, da parte dell’azienda fornitrice, della quota ridotta pari al 48 per cento dell’importo determinato dai provvedimenti regionali, e la successiva attestazione regionale dell’avvenuto pagamento, adottata con provvedimento pubblicato sul bollettino e sul sito istituzionale e comunicato alla segreteria del TAR Lazio. In assenza del deposito nel fascicolo di causa del provvedimento di accertamento, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi della citata disposizione. Tuttavia, la dichiarazione di adesione alla procedura agevolata e l’affermato adempimento delle conseguenti obbligazioni pecuniarie integrano comportamenti univoci dai quali il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. e compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Piemonte con cui è stato approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano per il superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, unitamente ai presupposti decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 e all’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nel 2019. A fondamento del gravame la società ha dedotto plurimi vizi di legittimità avverso i provvedimenti impositivi e i relativi atti presupposti.
Nelle more del giudizio, la società ha dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata introdotta dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, versando la quota del 48 per cento dell’importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il contenuto della disposizione agevolativa, rilevando che la norma subordina la cessazione della materia del contendere nei giudizi concernenti il ripiano dei dispositivi medici al ricorrere cumulativo di due presupposti: il tempestivo pagamento, da parte dell’azienda fornitrice, della quota ridotta del 48 per cento, e la successiva attestazione dell’ente regionale circa l’avvenuto versamento, da adottarsi con provvedimento pubblicato e comunicato alla segreteria del TAR Lazio. Si configura, pertanto, una fattispecie complessa il cui perfezionamento dipende da adempimenti gravanti su soggetti diversi.
Alla luce di tale ricostruzione, il Tribunale ha escluso che, nel caso di specie, potesse ritenersi integrata la fattispecie legale richiamata dalla ricorrente, difettando nel fascicolo di causa il deposito del provvedimento regionale di accertamento dell’avvenuto pagamento. La mancata produzione di tale atto impediva, infatti, di dichiarare la cessazione della materia del contendere nella forma prevista dall’art. 8, comma 3, citato.
Cionondimeno, il Collegio ha ritenuto di poter desumere dalla dichiarazione di adesione alla procedura agevolata e dall’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di trarre argomenti di prova del sopravvenuto difetto di interesse dal comportamento delle parti successivo alla proposizione del ricorso.
In accoglimento di tale impostazione, il giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative che ne hanno caratterizzato l’evoluzione.
Nota della Redazione
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