Esclusione per offerta anomala e insussistenza del periculum in materia di gare (TAR Abruzzo n. 151 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare proposta avverso l’esclusione da una procedura di gara, il requisito dell’irreparabilità del danno non può ritenersi sussistente quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente sia di natura patrimoniale e, come tale, integralmente risarcibile per equivalente. La verifica di anomalia dell’offerta che conduca all’esclusione del concorrente, quando si fondi su dati oggettivi forniti dal medesimo in sede di chiarimenti, dai quali emerga la sostenibilità di costi superiori al corrispettivo d’appalto, non rivela profili di fumus tali da giustificare la tutela interdittale, ove manchi la prova del periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura negoziata, tramite MEPA, indetta dal Comune per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025/2026. All’esito della verifica di congruità dell’offerta economica, la stazione appaltante disponeva l’esclusione della società dalla gara, sulla base dei chiarimenti forniti dalla stessa concorrente, dai quali emergeva la gestione del servizio in perdita.
Avverso tale determinazione, unitamente agli atti presupposti, la società proponeva ricorso, domandando la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento di esclusione. Si costituiva in giudizio il Comune, contestando la fondatezza delle doglianze e la sussistenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato la domanda incidentale di sospensione, verificando in primo luogo la sussistenza del requisito dell’irreparabilità del danno. A tal fine, il Collegio ha osservato che l’esclusione dalla procedura di gara, per come prospettata dalla ricorrente, espone la stessa a mere perdite di natura patrimoniale, che non presentano i caratteri dell’irreparabilità richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento della tutela cautelare.
Il danno patrimoniale, essendo suscettibile di integrale risarcimento per equivalente, non integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile che legittima la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Difetta, inoltre, ogni allegazione circa l’eventuale irreparabilità del pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di aggiudicazione.
Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che l’esclusione trova fondamento su dati oggettivi, forniti dalla stessa società ricorrente in sede di chiarimenti, dai quali si evince che la gestione del servizio sarebbe avvenuta in perdita, in quanto i costi da sostenere risultavano maggiori rispetto al corrispettivo d’appalto proposto. Tale circostanza, propria della fattispecie dell’offerta anormalmente bassa, non ha evidenziato, in questa fase, profili di evidente fondatezza del ricorso.
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda cautelare, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite della fase cautelare in favore del Comune, liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
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Nota della Redazione
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