Errore materiale nel punteggio di laurea e obbligo di rettifica della graduatoria (TAR Lombardia n. 4294 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero errore materiale commesso dal candidato nella compilazione della domanda di partecipazione, che abbia comportato l’indicazione di un punteggio inferiore a quello spettante per il titolo di studio posseduto, non giustifica il rifiuto dell’amministrazione di rettificare la graduatoria. Ove il candidato abbia tempestivamente attivato il soccorso istruttorio e l’autotutela prima dell’approvazione definitiva della graduatoria, sussiste il difetto di istruttoria e il conseguente obbligo di riconoscere il punteggio corretto. L’illegittima esclusione dalla platea dei vincitori integra il danno ingiusto risarcibile, con riconoscimento della decorrenza giuridica e quantificazione equitativa del pregiudizio patrimoniale.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami bandito con D.M. 26/10/2023 n. 205 per l’accesso ai ruoli del personale docente, per la classe di concorso A012 — Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado — per la Regione Lombardia. Nella domanda telematica, pur possedendo una laurea magistrale con votazione 110/110 e lode, ha indicato per mero errore materiale il punteggio di 3,75 in luogo di quello corretto di 12,50.

Prima della pubblicazione delle graduatorie il candidato ha presentato istanza di attivazione del soccorso istruttorio e di autotutela, segnalando l’errore e chiedendo la correzione. L’amministrazione non ha riscontrato l’istanza. Il ricorrente ha quindi impugnato la graduatoria, lamentando il mancato riconoscimento del punteggio per il voto di laurea, con conseguente esclusione dalla platea dei vincitori. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato le graduatorie rettificate e integrative pubblicate nel corso del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondate le censure, qualificando quello commesso dal candidato come un mero errore materiale. Il ricorrente aveva correttamente indicato il titolo di studio effettivamente posseduto, omettendo solo il calcolo del punteggio correlato alla votazione di laurea. Non vi erano pertanto ragioni giuridiche che ostassero alla rettifica della graduatoria.

Decisiva è risultata la tempestività dell’iniziativa del candidato: l’istanza di autotutela è stata presentata in data 06/09/2024, ben prima dell’approvazione definitiva della graduatoria. Su queste basi il Collegio ha ravvisato il difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione, pur avendo poi riconosciuto in una propria relazione il punteggio corretto di 12,50 punti, non aveva dato alcun riscontro all’istanza.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi accolti, con riconoscimento del diritto al punteggio complessivo di 202,25 e annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui al ricorrente non era riconosciuto tale punteggio. L’effetto conformativo impone all’amministrazione di correggere le graduatorie inserendo il corretto punteggio.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha ritenuto integrati tutti i presupposti del danno ingiusto da attività provvedimentale illegittima ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2724 del 2018. Il riconoscimento del giusto punteggio con decreto del 31.10.2025, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2025, ha confermato la spettanza del bene della vita. L’elemento soggettivo è stato ravvisato nella mancanza di alcuna prova dell’assenza di colpa dell’ufficio; l’abnorme mole di lavoro non è stata ritenuta idonea a elidere la responsabilità, poiché il soccorso istruttorio non avrebbe alterato la par condicio dei partecipanti.

La quantificazione del pregiudizio ha seguito l’orientamento consolidato: ai fini giuridici spetta la medesima decorrenza attribuita ai candidati nominati tempestivamente, mentre ai fini economici non è dovuto il diritto alle retribuzioni del periodo di ritardo, di natura sinallagmatica. Il danno patrimoniale è stato liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. nella misura del 50% della somma che l’insegnante avrebbe percepito, oltre all’integrale importo di T.F.R. e contributi, secondo Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3498 del 2017. Il Collegio ha fatto ricorso al meccanismo dell’art. 34, comma 4, c.p.a., con proposta di pagamento entro 90 giorni, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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