Payback dispositivi medici: legittimo il ripiano a carico delle aziende fornitrici (TAR Lazio n. 3433 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici, come applicabile per gli anni 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore, perché persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria e pone a carico delle imprese un contributo di solidarietà. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard non lede l’affidamento degli operatori, già consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il payback resta estraneo alle procedure di evidenza pubblica e al contenuto dei singoli contratti, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, e il decreto del 6 ottobre 2022, recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano. Ha impugnato altresì la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l’Accordo del 7 novembre 2019 e gli atti conseguenti.
Dopo aver proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale, la ricorrente ha dedotto l’illegittima natura retroattiva della fissazione dei tetti regionali, avvenuta solo nel 2019, la lesione dell’affidamento e della libertà di iniziativa economica, il contrasto con i principi dell’evidenza pubblica e l’illegittimità costituzionale delle norme sul payback.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo a partire dall’art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98 del 2011, che ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici, e dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, che ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano. La disciplina è stata rimodulata dall’art. 1, comma 557, della legge n. 145 del 2018, che ha previsto la rilevazione del superamento sulla base del fatturato al lordo dell’IVA, e integrata dal comma 9 bis introdotto dal d.l. n. 115 del 2022.
Il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il payback misura ragionevole e proporzionata, qualificandolo come contributo di solidarietà e riconoscendo rispettata la riserva di legge ex art. 23 Cost. La Corte costituzionale ha escluso la violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo.
Quanto alle censure di illegittimità propria degli atti gravati, il Collegio le ritiene infondate, richiamando i precedenti della sezione. Il tetto regionale, fissato dal 4,4 per cento del fabbisogno regionale standard, coincide con il tetto nazionale già noto: le imprese avrebbero dovuto assumerlo quale parametro di riferimento.
Il payback non altera l’esito delle gare pubbliche, non incidendo né sull’entità della fornitura né sul prezzo finale, ma agendo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile. Resta indimostrato che esso abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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