Cessazione della materia del contendere per adesione al meccanismo di risoluzione del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 13008 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback per i dispositivi medici, disciplinato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, determina, ai sensi del tenore letterale della disposizione, la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti. Il giudice amministrativo, accertata l’avvenuta comunicazione dell’adesione, dichiara la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte. Ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio sanitario nazionale, ha impugnato il decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché le successive linee guida e gli atti applicativi regionali, inclusa la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte che aveva approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano.

La società ha altresì impugnato gli atti presupposti e consequenziali del procedimento finalizzato a richiedere all’azienda di ripianare pro quota il superamento dei tetti di spesa, contestando la legittimità del meccanismo di payback per le annualità dal 2015 al 2018.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente osservato che la società ricorrente, con memoria depositata in data 28 aprile 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025.

Il Collegio ha rilevato che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo di adesione determina «la cessazione della materia del contendere», essendo stata effettuata la relativa comunicazione, come richiesto dalla norma. La disposizione ha introdotto una causa di estinzione del giudizio che prescinde dall’esame del merito delle censure.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sulle questioni di legittimità sollevate dalla ricorrente avverso il meccanismo di ripiano. Ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo sussistenti giustificati motivi in ragione della natura della controversia e dell’esito definito dalla sopravvenienza normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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