Payback dispositivi medici: il versamento del 25% determina la cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 13015 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, determina ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, pubblicato nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicato alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, comporta la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Marche hanno definito i tetti di spesa regionali per i dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente ha dedotto sia vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia, sia vizi propri dei provvedimenti impugnati.
Nelle more del giudizio, è stato approvato quale ius superveniens l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118/2025, che ha introdotto una disciplina transitoria per l’assolvimento degli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018, prevedendo il versamento di una quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente, in data 6 marzo 2026, ha depositato memoria difensiva con la quale ha dato atto dell’avvenuto pagamento della quota del 25 per cento della somma originariamente dovuta, pari a una determinata cifra, come risultante dalla quietanza versata in atti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025.
La ricorrente ha altresì documentato l’avvenuto accertamento del versamento da parte della Regione Marche, intervenuto con determinazione dirigenziale pubblicata sul sito internet istituzionale e depositata in atti, in conformità con il citato articolo 7, comma 1. All’udienza di trattazione del 10 luglio 2026, la difesa della ricorrente ha ribadito la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha ritenuto che, alla luce della documentata sequenza procedimentale – versamento della quota ridotta e successivo accertamento regionale – nel ricorso in esame si sia determinata ex lege la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 e dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
In applicazione del principio dispositivo, il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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