Negozio automatizzato h24 nel centro storico: il TAR Basilicata respinge la cautelare (TAR Basilicata n. 27 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima, in sede di valutazione cautelare, la clausola regolamentare comunale che, al fine di preservare il decoro e la compatibilità delle attività economiche con il contesto di un centro storico, subordini l’insediamento di un’attività di vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici (cd. negozi automatizzati) alla presenza obbligatoria di un addetto nel locale. L’obbligo non appare illogico né sproporzionato, poiché risulta funzionale a prevenire l’insediamento di esercizi commerciali potenzialmente incompatibili con le esigenze di tutela e di decoro del contesto urbano di pregio, anche in rapporto agli obblighi di pulizia e manutenzione delle aree esterne gravanti sugli esercenti. La relativa disciplina regolamentare non è, pertanto, assistita dal fumus per la sospensione cautelare.
Il Fatto
La Invecto S.r.l. presentava al Comune di Matera una SCIA per l’avvio di un punto vendita al dettaglio automatizzato h24, con distributori automatici di snack, bevande e articoli vari, sito nel centro storico della città. Il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive negava l’efficacia della segnalazione, richiamando il Regolamento comunale per l’insediamento delle attività produttive nel Centro Storico, che vieta espressamente l’apertura di negozi automatizzati privi della presenza obbligatoria di un addetto. La società impugnava sia il provvedimento di diniego sia la norma regolamentare, chiedendone la sospensione in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, in sede di esame sommario della fase cautelare, ha ritenuto che l’impugnazione dell’obbligo di prevedere un addetto nei negozi automatizzati “non sembri illogica”, nella sua formulazione letterale, ma ha comunque respinto l’istanza di sospensione. Il Collegio ha valorizzato la funzione della norma regolamentare, diretta a prevenire e inibire l’insediamento di esercizi commerciali incompatibili con il contesto del centro storico di Matera, tutelato come sito UNESCO.
La decisione si fonda anche sul richiamo all’art. 8, comma 3, del medesimo Regolamento, che impone agli esercenti obblighi di pulizia e decoro delle aree esterne di pertinenza durante l’orario di apertura. Tale previsione, secondo il Tribunale, evidenzia la ratio della disciplina impugnata: garantire una costante presenza umana che assicuri il rispetto delle regole di decoro e di manutenzione, obiettivi difficilmente perseguibili in un esercizio interamente automatizzato e privo di personale.
In assenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, il TAR ha respinto l’istanza e ha compensato le spese della fase, ravvisando giusti motivi per il regime di soccombenza reciproca.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.