Irregolarità conto giudiziale per gestione promiscua cassa e mancata chiusura in pareggio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 162 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha ad oggetto l’accertamento in sede processuale della regolarità dei conti giudiziali resi da coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, non già l’operato dell’agente e i profili di sua eventuale responsabilità. Il conto deve rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati in modo certo, chiaro e continuativo, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. L’assenza di ammanchi e la conformità dell’agente alle prassi interne non escludono l’irregolarità del conto quando questo non sia idoneo a integrare i presupposti di chiarezza e intellegibilità. La gestione promiscua della cassa riscossioni con il fondo economale, la mancata indicazione della giacenza iniziale, la mancata chiusura in pareggio e il passaggio di consegne senza l’intervento del funzionario di cui all’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924 integrano gravi irregolarità che comportano la declaratoria di irregolarità senza discarico, pur in assenza di ammanchi.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, è stata investita del giudizio sul conto giudiziale presentato dal cassiere dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per l’esercizio 2019, ultima gestione dell’agente. Il magistrato istruttore, con relazione dell’11.12.2025, ha segnalato plurimi profili di irregolarità: la parifica tardiva del conto, la gestione promiscua della cassa riscossioni con il fondo economale, la mancata indicazione della giacenza iniziale, l’inserimento di un assegno non introitato e la mancata chiusura in pareggio.

L’agente contabile ha chiesto in via preliminare la declaratoria di estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e, nel merito, la regolarità del conto con pronuncia di discarico, sostenendo la conformità del proprio operato alle Istruzioni operative fornite dalla Regione Veneto. È intervenuto in giudizio l’Istituto, il quale ha dedotto che le irregolarità erano da imputare a scelte organizzative dell’ente e alla natura minimale delle gestioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio, rilevando che il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e non dal deposito presso l’Amministrazione di appartenenza. Nel caso di specie, il termine non era decorso tra il deposito del conto e la relazione di irregolarità.

La Corte ha precisato che il giudizio di conto è volto all’accertamento della regolarità dei conti giudiziali, con lo scopo di verificare la corretta gestione del denaro pubblico. La funzione del giudizio non ha ad oggetto, se non in via indiretta, l’operato dell’agente e le sue possibili responsabilità. Il conto deve essere idoneo a rappresentare i risultati della gestione in modo chiaro, certo e continuativo, secondo il principio di cui all’art. 140, comma 2, c.g.c.

Quanto alla natura delle irregolarità, la Corte ha evidenziato che il conto è stato tardivamente parificato, in violazione dell’art. 74 R.D. n. 2440/1923, che impone la trasmissione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Nel merito, la gestione promiscua della cassa riscossioni con il fondo economale, confermata dalle stesse deduzioni difensive, ha determinato la confusione tra gestioni distinte, aggravata dal mancato inserimento della giacenza iniziale e dall’inclusione di un assegno di euro 107,85 non realmente introitato.

La Corte ha escluso che la mancata chiusura in pareggio possa trovare automatica giustificazione nella gestione di un residuo per esigenze operative, trattandosi di circostanza eccezionale da specificare nella nota di descrizione organizzativa. Ha inoltre rilevato la violazione dell’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924 nel passaggio di consegne avvenuto senza l’intervento del funzionario dell’Amministrazione, la cui presenza non costituisce mero adempimento formale ma garanzia per entrambi gli agenti.

La Corte ha infine precisato che la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce irregolarità non riferibile all’agente ma all’Amministrazione. In ragione delle irregolarità rilevate, il conto è stato dichiarato irregolare senza discarico per l’agente, pur in assenza di ammanchi e criticità sostanziali nella gestione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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