Limiti orari all’attività associativa illegittimi per violazione dell’art. 18 Cost. (TAR Lombardia n. 1283 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 non può conformare gli orari di svolgimento della vita associativa, imponendo limiti alla libertà dei soci di riunirsi e associarsi. L’art. 18 Cost. pone un limite di contenuto al potere amministrativo: la libertà di associazione può essere compressa solo per fini vietati ai singoli dalla legge penale. È invece legittima l’ordinanza che reprime, in via indiretta, lo svolgimento di fatto di un’attività di pubblico spettacolo aperta al pubblico priva delle autorizzazioni ex artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., e che inibisce gli effetti di una SCIA strumentale a quell’attività in locali non sorvegliabili.
Il Fatto
Un’associazione di promozione sociale, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, svolge attività culturali nei locali di un immobile condotto in uso, dove in precedenza operava una diversa associazione, estinta nel settembre 2025 dopo procedimenti sanzionatori per violazioni del T.U.L.P.S. e del codice penale.
Con ordinanza sindacale n. 98 del 7.11.2025, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, il Sindaco ha limitato gli orari di apertura dell’associazione dalle 8:00 alle 22:00, inibito gli effetti della SCIA per somministrazione di alimenti e bevande, riservato l’accesso ai soli soci previa identificazione e vietato trattenimenti musicali e spettacoli senza licenze di pubblica sicurezza. L’associazione ha impugnato l’atto davanti al TAR, che in via cautelare aveva già accolto l’istanza di misure. Il Comune si è costituito contestando tutte le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in gran parte il ricorso e lo accoglie solo sul sesto motivo. Il primo motivo, sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, non è fondato: le esigenze di celerità emergono dalla motivazione dell’atto, che documenta la necessità di impedire la prosecuzione dell’attività ritenuta illegittima. La comunicazione ex art. 7, legge n. 241/1990 è dunque legittimamente omessa.
Il provvedimento ha natura di ordinanza contingibile e urgente. Il TAR ricostruisce la fattispecie: misura extra ordinem a contenuto atipico, ammessa in materie coperte da riserva relativa di legge, subordinata al previo accertamento del fatto, a un’adeguata istruttoria e al rispetto della proporzionalità. Nel caso concreto, il Comune ha inferito dall’insieme di indizi — coincidenza della sede, legami tra i dirigenti delle due associazioni, uso della stessa struttura e della stessa denominazione commerciale — la continuità soggettiva e oggettiva tra le due compagini e, quindi, lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo aperta al pubblico priva di titoli. Da qui la sussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza.
Il Collegio conferma anche l’inibizione degli effetti della SCIA per somministrazione: la somministrazione era strumentale a un’attività di pubblico spettacolo in locali privi del requisito di sorvegliabilità ex art. 153 r.d. n. 635/1940 e dell’art. 1, comma 2, d.m. n. 564 del 17.12.1992, essendo l’accesso coincidente con l’abitazione privata della presidente. Il terzo e il quarto motivo sono respinti perché il potere è stato esercitato ai sensi del comma 5, non dei commi 7 e 7-bis dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000.
È invece fondato il sesto motivo. L’art. 18 Cost. contiene una riserva di legge rinforzata e opera come limite di contenuto anche per l’amministrazione: la libertà di associazione può essere ristretta solo quando l’associazionismo persegue fini vietati ai singoli dalla legge penale. Nel disporre la limitazione degli orari delle attività associative, anche in forma privata, il Comune ha conformato in via eteronoma la vita dell’associazione, comprimendo il diritto dei soci senza che ricorressero i presupposti costituzionali. Il punto 1 del dispositivo è pertanto annullato, restando fermo il potere della Polizia locale di verificare che l’attività associativa, esclusi i pubblici spettacoli, non arrechi disturbo alla quiete oltre le ore 22.
Nota della Redazione
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