Riconoscimento dello scatto convenzionale “+26” al primo dirigente già maturato nel ruolo direttivo (TAR Lazio n. 11862 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005 attribuisce al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente uno scatto convenzionale dopo ventisei anni di effettivo servizio complessivamente maturato nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. Tale beneficio non può essere negato al dirigente che abbia maturato i ventisei anni di servizio già nel ruolo direttivo, prima del transito nella qualifica dirigenziale. Il riconoscimento non è assorbito dalla promozione, ma deve essere attribuito nella nuova qualifica, con decorrenza dal momento del conseguimento del relativo requisito di anzianità.
Il Fatto
Una dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, promossa a primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2020, aveva maturato ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo prima della promozione, percependo già lo scatto convenzionale previsto dall’art. 211, comma 1, d.lgs. n. 217/2005 per le qualifiche direttive. L’amministrazione, dopo la promozione, riteneva assorbito il precedente scatto nella nuova e maggiore retribuzione e non riconosceva alla dirigente il diverso scatto convenzionale “per i primi dirigenti” di cui all’art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005.
La ricorrente impugnava la mancata attribuzione del beneficio, chiedendo l’accertamento del diritto allo scatto convenzionale “primo dirigente” con decorrenza dal 1° gennaio 2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio prende le mosse dal dato letterale dell’art. 211 d.lgs. n. 217/2005: il comma 1 riconosce lo scatto dopo ventisei anni al personale direttivo, mentre il comma 2 lo attribuisce al personale di primo dirigente dopo ventisei anni di servizio maturati complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. Il Collegio osserva che la disposizione valorizza il servizio complessivo nei due ruoli e riconosce un effetto neutro al transito nella qualifica dirigenziale, che non determina azzeramento dell’anzianità maturata.
Ad avviso del Collegio, l’interpretazione che limita il beneficio ai soli dirigenti che raggiungono i ventisei anni dopo la promozione conduce a un esito paradossale e irragionevole: il personale direttivo con minore anzianità che transita nel ruolo dirigenziale prima del raggiungimento dei ventisei anni cumulerebbe lo scatto alla retribuzione dirigenziale, mentre il personale con maggiore anzianità, che ha già maturato il requisito nel ruolo direttivo, ne resterebbe privo, a parità di funzioni. Ciò determinerebbe una disparità di trattamento contraria al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Il Collegio condivide i precedenti giurisprudenziali richiamati (TAR Catania n. 3175/2024 e n. 3629/2025, TAR Lazio n. 6602/2025, TAR Potenza n. 494/2025), affermando che la tesi dell’assorbimento non trova supporto nel tenore letterale della disposizione e collide con il principio di uguaglianza: lo scatto convenzionale è un beneficio retributivo ancorato all’anzianità di servizio e la sua attribuzione non può dipendere dal momento in cui il requisito viene maturato.
La domanda è quindi accolta con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal 1° gennaio 2020, precisando che sui crediti di lavoro spettano solo gli interessi legali, mentre la rivalutazione monetaria è dovuta esclusivamente per l’eventuale differenziale superiore al tasso di interesse legale, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
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Nota della Redazione
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