Accesso ai contratti RTD-B: dottorato requisito indefettibile, l’abilitazione scientifica non lo sostituisce (Cons. Stato n. 5552 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure selettive per l’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo b), l’art. 24, comma 2, lett. b), della legge n. 240 del 2010 fissa un requisito minimo non derogabile dal regolamento di Ateneo: il possesso del dottorato di ricerca o di un titolo equivalente. L’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia, introdotta dal comma 3, lett. b), non costituisce titolo alternativo al dottorato, ma solo requisito esperienziale aggiuntivo, che opera all’interno della platea già formata dei soggetti in possesso del requisito base. La clausola regolamentare che ammette i soli abilitati è pertanto disapplicabile per contrasto con la fonte primaria. Non è configurabile equivalenza tra abilitazione e dottorato: la prima certifica una mera idoneità, il secondo un percorso strutturato di alta formazione alla ricerca.

Il Fatto

Con decreto rettorale una Università ha indetto una procedura selettiva per l’assunzione di diciotto ricercatori a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240 del 2010. Il ricorrente ha presentato la propria candidatura, dichiarando di essere in possesso di un titolo equivalente al dottorato, di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e di aver usufruito di contratti di ricerca presso il medesimo Ateneo.

All’esito delle verifiche, l’Università ha accertato che il candidato non era in possesso del dottorato di ricerca richiesto dal bando e ha ritenuto il master conseguito all’estero non equiparabile al percorso dottorale, disponendone l’esclusione. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata, ha rigettato il ricorso e dichiarato improcedibili i ricorsi incidentali, disapplicando l’art. 6, comma 5°, del regolamento di Ateneo in nome del principio di gerarchia tra le fonti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma integralmente la decisione di prime cure. Il punto centrale è la struttura dell’art. 24 della legge n. 240 del 2010, che delinea un percorso di tenure track fondato su passaggi progressivi di acquisizione di competenze e titoli. Il comma 2 fissa i criteri e i requisiti minimi di ammissione; il comma 3 individua le due tipologie contrattuali. Il dottorato è requisito base e obbligatorio, mentre i requisiti “esperienziali” disciplinati dal comma 3 sono tra loro alternativi ma ulteriori rispetto al titolo di studio.

L’abilitazione scientifica nazionale, come rileva il Collegio, svolge una funzione sostitutiva esclusivamente dei requisiti di secondo livello, cioè di assegni e contratti di tipo a). La riserva del comma 3 seleziona all’interno della platea già formata dei soggetti in possesso del requisito di base. Ne deriva che non è configurabile alcuna alternatività tra abilitazione e dottorato: l’interpretazione proposta dall’appellante non trova conforto né nella giurisprudenza costituzionale richiamata, che non si è soffermata sulla questione, né in pronunce specifiche del Consiglio di Stato.

Il Collegio valorizza anche il d.l. n. 36 del 2022, convertito nella legge n. 79 del 2022, che ha istituito la figura del ricercatore senior a tempo determinato, sopprimendo i requisiti aggiuntivi del precedente comma 3, lett. b), e confermando il solo binomio dottorato/specializzazione medica. Ciò conferma che il dottorato è requisito ineludibile del percorso che conduce alla cattedra universitaria.

Non è poi configurabile equivalenza tra i due titoli: l’abilitazione attesta una mera idoneità sulla base della valutazione della produzione scientifica, mentre il dottorato certifica un percorso strutturato di alta formazione alla ricerca, di durata pluriennale, cui si accede per esame. La scelta legislativa rientra nell’ampia discrezionalità e non integra arbitrarie barriere all’accesso ai pubblici uffici. La questione di costituzionalità è dichiarata manifestamente infondata. Anche il titolo estero non riconosciuto formalmente non è equiparabile al percorso dottorale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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