Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e pagamento successivo nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 711 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, resa a seguito dell’intervenuto pagamento da parte dell’amministrazione, deve essere qualificata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse. Tale dichiarazione, depositata prima che la causa venga trattenuta in decisione, impone al giudice, in ossequio al principio dispositivo, di pronunciare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo questi procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo di € 2.000,00, quale contributo per la formazione professionale. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato innanzi al TAR Puglia. Nelle more del giudizio, l’amministrazione provvedeva al pagamento e la difesa della ricorrente depositava istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell’intervenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la richiesta della parte ricorrente di definizione del giudizio con dichiarazione della cessazione della materia del contendere non potesse trovare accoglimento, difettando la prova dell’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale da parte dell’amministrazione mediante un provvedimento espresso (né depositato né documentato).
La domanda è stata pertanto riqualificata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in quanto la parte ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione nel merito a seguito di una sopravvenienza in fatto (il pagamento). La sentenza richiama sul punto il principio per cui, in ossequio al principio dispositivo, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, sicché il giudice è tenuto a prendere atto della dichiarazione, senza poter procedere d’ufficio né sindacare la valutazione dell’interesse ad agire operata dalla stessa parte (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, n. 120/2023; n. 7816/2022).
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito hanno giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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