Inedificabilità fascia rispetto corsi d’acqua artificiali anche se interrati (TAR Piemonte n. 1815 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fascia di rispetto di cinque metri prevista per i corsi d’acqua artificiali dalle N.T.A. del P.R.G., in coerenza con l’art. 14, comma 6, delle N.d.A. del P.A.I., configura un vincolo di inedificabilità assoluta e inderogabile che opera anche quando il canale sia interrato e tombato. La relativa prescrizione non tutela soltanto lo sfruttamento delle acque e il loro libero deflusso, ma risponde anche alla necessità di assicurare uno spazio di manovra per gli interventi di manutenzione con mezzi meccanici. L’art. 10 bis della legge n. 241/1990 non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni osservazione del privato: è sufficiente che dalla motivazione del provvedimento finale emerga, anche solo implicitamente, che le osservazioni sono state valutate e le ragioni del loro mancato accoglimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Comune il permesso di costruire per una piscina esterna interrata da realizzare nel giardino di sua esclusiva proprietà, inserito in un più ampio complesso condominiale. L’amministrazione ha negato il titolo edilizio con provvedimento del 12.09.2022, rilevando il contrasto dell’opera con l’art. 35 bis, comma 6.2, delle N.T.A. del P.R.G., che impone una fascia di rispetto di cinque metri dai corsi d’acqua artificiali. La piscina progettata ricadeva infatti in tale fascia rispetto a un canale irriguo interrato che corre all’esterno del muro di cinta condominiale.
Il ricorrente ha dapprima proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto davanti al TAR a seguito dell’opposizione del Comune. Si è costituita in giudizio solo l’amministrazione comunale; il Consorzio irriguo è rimasto contumace, pur avendo in sede procedimentale rilasciato la propria autorizzazione di competenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il TAR ricostruisce il quadro regolamentare: l’art. 35 bis, comma 6.2, delle N.T.A. del P.R.G. fissa la fascia di cinque metri per i corsi d’acqua artificiali, recependo l’art. 14, comma 6, delle N.d.A. del P.A.I.; l’art. 28, comma 2, delle N.T.A. qualifica come inedificabili le fasce di rispetto, comprese quelle dei corsi d’acqua, rii e canali.
Da queste disposizioni deriva un vincolo di inedificabilità assoluta e inderogabile, operante anche se il canale è interrato e tombato. Il divieto, osserva il Tribunale, non è posto solo a tutela dello sfruttamento delle acque e del loro libero deflusso, ma serve anche a consentire uno spazio di manovra per le attività manutentive. Sul punto richiama propri precedenti e pronunce di altri TAR.
Non vale a superare il vincolo la presenza del muro di cinta condominiale tra il giardino e il canale intubato. Il TAR rileva che l’edificio condominiale è stato assentito solo a seguito dell’autorizzazione allo spostamento e all’intubamento del tratto del canale, con assunzione degli oneri manutentivi e con l’esigenza di non creare problemi alla viabilità pubblica. Non può quindi escludersi che gli interventi manutentivi richiedano un’occupazione del giardino privato, almeno per il deposito di materiali e mezzi, così da limitare l’occupazione della strada comunale.
Il secondo motivo è disatteso sul piano dell’obbligo motivazionale. L’art. 10 bis della legge n. 241/1990 non richiede la confutazione analitica di ogni osservazione: basta che il provvedimento finale mostri di averne tenuto conto. Il Comune ha richiamato le osservazioni, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori con parere negativo della Commissione Edilizia e ha ribadito il contrasto con la fascia di rispetto inderogabile. Tale motivazione è sufficiente.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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