Improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso la sospensione dal (TAR Piemonte n. 140 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dal servizio del dipendente del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico che non si sia sottoposto all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 24/2022, l’atto abbia cessato di spiegare effetti lesivi e il lavoratore non abbia proposto domande di condanna dell’amministrazione all’erogazione delle somme non percepite. L’inciso del provvedimento secondo cui il periodo di sospensione non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici costituisce un mero avviso, inidoneo a fondare un autonomo interesse al ricorso in assenza di ulteriori atti applicativi. Nel merito, la sospensione ex art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021 consegue in via vincolata all’inadempimento dell’obbligo vaccinale accertato dal responsabile della struttura e non integra una sanzione disciplinare, restando estranea all’ambito del d.P.R. n. 737/1981.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo coordinatore presso il comparto della Polizia Stradale, è stato destinatario di un invito alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, notificato dopo un periodo di malattia, con assegnazione del termine di cinque giorni per la produzione della documentazione attestante l’adempimento, l’esenzione, il differimento o l’insussistenza dei presupposti dell’obbligo. Non essendo pervenuta alcuna documentazione, il dirigente del Compartimento ha disposto la sospensione dal servizio con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021.

Il ricorrente ha impugnato il decreto di sospensione e gli atti presupposti, deducendo l’omessa indicazione delle possibilità di esenzione o differimento e la carenza di potere in capo al commissario firmatario, con richiamo agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 737/1981. L’istanza cautelare è stata respinta e non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento impugnato. La disciplina dell’obbligo vaccinale per il comparto sicurezza è stata trasposta dall’art. 4-ter all’art. 4-ter.1 del D.L. n. 44/2021 per effetto dell’art. 8, comma 4, del D.L. n. 24/2022: la nuova disposizione ha mantenuto l’obbligatorietà della vaccinazione fino al 15 giugno 2022, ma ha eliminato la previsione della sospensione dal servizio per l’inadempimento.

Ne consegue che l’effetto sospensivo è venuto meno con l’entrata in vigore del D.L. n. 24/2022 e che dal 15 giugno 2022 è cessato anche l’obbligo vaccinale. L’atto impugnato ha quindi perduto ogni attitudine lesiva e il lavoratore non vanta più alcun interesse al suo annullamento, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio esclude che l’interesse possa fondarsi sulla non spettanza della retribuzione per il periodo di inattività, poiché non sono state proposte domande di condanna all’erogazione delle somme non percepite. Parimenti irrilevante è l’inciso del provvedimento relativo alla non computabilità del periodo ai fini previdenziali, di anzianità e di maturazione di scatti: si tratta di un mero avviso, privo di effetti giuridici autonomi sul rapporto di lavoro.

In via gradata il ricorso è comunque infondato. L’invito notificato al ricorrente indicava espressamente anche la possibilità di produrre l’attestazione di esenzione o differimento ex art. 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021, sicché la prima censura è priva di pregio. Quanto alla seconda, il provvedimento è stato adottato dalla competente Direzione e non dal commissario, incaricato della sola notificazione in forza dell’atto di delega. Il richiamo al d.P.R. n. 737/1981 è inconferente, poiché la sospensione per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale non ha carattere sanzionatorio ed esula dal procedimento disciplinare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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