Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sull’assegnazione del bonus docenti (TAR Marche n. 16 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento del giudicato e non opposta alcuna ragione contraria, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto dei ricorrenti a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato l’Amministrazione scolastica all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato.

I ricorrenti lamentano che il giudicato non è stato eseguito e agiscono in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione scolastica si è costituita con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 18 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta innanzitutto la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Poiché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è trascorso il termine di 120 giorni, il ricorso è ritenuto procedibile.

Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Il Collegio rileva che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso viene quindi accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine è assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico e adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio osserva che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso: l’Amministrazione è pertanto condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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