Ottemperanza inammissibile per sentenze di giudice ordinario fuori circoscrizione TAR (TAR Liguria n. 42 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario, la competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale è determinata dalla circoscrizione in cui ha sede il giudice che ha emesso la pronuncia da eseguire: è, pertanto, inammissibile il ricorso proposto dinanzi a un TAR diverso da quello individuato dall’art. 113 c.p.a., anche qualora l’amministrazione abbia già eseguito spontaneamente la sentenza nelle more del giudizio. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo una pronuncia di merito, non può essere adottata in presenza di un difetto di competenza territoriale eccepito dalla parte resistente.
Il Fatto
Tre docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza a sentenze del giudice ordinario che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Due di essi erano titolari di pronunce emesse dal Tribunale di Alessandria; la terza di una pronuncia del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro. Il Ministero si è costituito eccependo il difetto di competenza territoriale del TAR Liguria con riferimento ai ricorsi relativi alle sentenze di Alessandria, la cui sede è nella circoscrizione del TAR Piemonte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affrontato l’eccezione di incompetenza, rilevando che, nel corso del giudizio, i due ricorrenti avevano dichiarato l’avvenuta esecuzione delle sentenze n. 227/2025 e n. 75/2025 e avevano sollecitato una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Tale istanza è stata respinta: la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 134 c.p.a., che non può essere emessa in presenza di un difetto di competenza territoriale eccepito dalla parte resistente.
Richiamato il disposto dell’art. 113 c.p.a., il Collegio ha precisato che la competenza per l’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la pronuncia. Poiché il Tribunale di Alessandria ha sede nella circoscrizione del TAR Piemonte, il ricorso proposto dinanzi al TAR Liguria è stato dichiarato inammissibile.
Quanto al terzo ricorso, relativo alla sentenza del Tribunale di Genova, il TAR ne ha accertato la fondatezza: constatata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’esecuzione nel termine di giorni sessanta, mediante l’emissione della carta del docente e l’accredito delle somme per le annualità oggetto di ricorso, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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