Ottemperanza al giudicato di merito: il TAR dispone relazione istruttoria sul mancato adempimento (TAR Abruzzo n. 165 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori d’ufficio, ordinando all’amministrazione intimata di depositare una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa, al fine di accertare le ragioni del mancato adempimento del giudicato. Qualora ritenga necessario acquisire elementi conoscitivi prima della decisione, il giudice fissa una successiva camera di consiglio per il seguito della trattazione, senza con ciò definire il merito della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 9 dell’11 gennaio 2024 del Tribunale di Chieti, chiedendo, in caso di persistente inadempimento del soggetto pubblico, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle penalità di mora. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. La questione è stata chiamata all’udienza camerale del 13 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha ritenuto necessario disporre incombenti istruttori prima di poter decidere sulla domanda di ottemperanza. L’ordinanza in esame non entra nel merito della fondatezza del ricorso, ma si limita a rilevare l’esigenza di acquisire elementi conoscitivi ulteriori e documentati in ordine ai fatti di causa e ai motivi di ricorso.
A tal fine, il Collegio ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo di depositare una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi del ricorso, nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza. La relazione dovrà chiarire le ragioni per cui, ad avviso dell’amministrazione, il giudicato non avrebbe ancora trovato esecuzione.
L’esito dell’istruttoria è funzionale alla successiva decisione sull’istanza di nomina del commissario ad acta e sulla domanda di penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm., il cui accoglimento presuppone l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione. Il giudice ha pertanto fissato per il seguito della trattazione la camera di consiglio del 12 giugno 2026, riservandosi, all’esito della relazione istruttoria, ogni determinazione in ordine alla domanda.
Il provvedimento, di natura endoprocessuale e anticipatoria rispetto alla definizione del giudizio, non contiene alcuna statuizione in ordine alle spese di lite né alcuna valutazione sul comportamento dell’amministrazione, che resta demandata alla successiva fase decisionale.
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Nota della Redazione
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