Il credito per le imposte estere prevale sull’onere dichiarativo ex art. 165, comma 8, t.u.i.r. (Cass. civ. Sez. 5 n. 16134 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo incondizionato previsto dall’art. 24 della Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 459 del 1992, di detrarre dall’imposta dovuta in Italia quella versata in Germania si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero. La norma interna di cui all’art. 165, comma 8, t.u.i.r. non può limitare l’efficacia delle norme internazionali pattizie, in ragione della prevalenza di queste ultime, più favorevoli al contribuente, ai sensi dell’art. 169 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 75 del d.P.R. n. 600/1973. Il meccanismo convenzionale, che opera secondo il metodo dell’esenzione, non può essere subordinato a oneri formali non concordati tra gli Stati contraenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della contribuente due avvisi di accertamento, relativi agli anni 2007 e 2008, per il recupero a tassazione di dividendi corrisposti da società tedesche, redditi da fabbricati e interessi attivi maturati su conti correnti esteri. La contribuente, socia di società di capitali tedesche, aveva omesso di dichiarare tali redditi.
La Commissione tributaria di primo grado, accogliendo il ricorso avverso l’avviso per il 2007, aveva riconosciuto lo scomputo delle imposte versate in Germania. I giudici di secondo grado, riuniti i giudizi, aderivano invece alla tesi dell’Ufficio, ritenendo imprescindibile la presentazione della dichiarazione dei redditi per fruire del beneficio. Tale sentenza veniva impugnata dalla contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, riguardante la spettanza del credito per le imposte estere nonostante l’omessa dichiarazione, enunciando il principio per cui l’obbligo internazionale di eliminare la doppia imposizione prevale sulla disciplina interna degli oneri formali.
I giudici di legittimità hanno preliminarmente rilevato la peculiarità della Convenzione italo-tedesca, che — al pari di quella con il Brasile — adotta il metodo dell’esenzione e non quello del credito d’imposta. Hanno poi richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 24160 del 2024 in relazione all’omologa previsione convenzionale con il Brasile, secondo cui l’obbligo assunto dallo Stato è incondizionato e non può essere limitato da norme interne che impongano adempimenti non concordati tra le Parti contraenti. Il termine “deduzione” utilizzato dalla Convenzione è stato ritenuto atecnico, trattandosi in realtà di una detrazione dall’imposta dovuta.
La Corte ha quindi affermato che l’art. 165, comma 8, t.u.i.r. non può trovare applicazione in presenza di una Convenzione che garantisca l’eliminazione della doppia imposizione, poiché le norme pattizie prevalgono su quelle interne per la loro specialità e per il rinvio operato dall’art. 169 t.u.i.r. e dall’art. 75 del d.P.R. n. 600/1973. Tale conclusione si fonda anche sull’art. 117, comma 1, Cost., che impone alla potestà legislativa di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione dei principi di leale collaborazione e correttezza, per l’assenza dei requisiti di autosufficienza del ricorso, e ha assorbito il terzo e il quarto motivo, nonché il ricorso incidentale dell’Agenzia. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano per il nuovo esame e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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