Spese compensate nel giudizio di rinvio: sindacato di legittimità e giusti motivi (Cass. civ. Sez. I n. 23119 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese, tanto nella ipotesi di soccombenza reciproca quanto in quella di concorso di altri giusti motivi, sia la loro quantificazione, senza eccedere i limiti minimi e massimi delle tabelle vigenti. Il giudice di merito non ha obbligo di specificare le altre giuste ragioni di compensazione, poiché il riferimento ai giusti motivi denota che ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia.
Il Fatto
La vicenda riguarda una lite tra i proprietari di un fondo e il Comune di Palermo in merito al risarcimento dovuto per l’occupazione acquisitiva del terreno, acquisito al patrimonio comunale per effetto di irreversibile trasformazione, e all’indennizzo per l’occupazione legittima. La Corte d’appello, pronunciando in sede di giudizio di rinvio dopo la cassazione di una sua precedente determinazione, ha disposto l’integrale compensazione delle spese, richiamando le modifiche legislative intervenute nel corso del processo e i plurimi mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali, anche delle Corti sovranazionali.
I ricorrenti impugnano questa sola statuizione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., poiché la compensazione sarebbe stata disposta senza che ne sussistessero i presupposti. Le parti intimate non hanno resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui si contesta la violazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rilevando che il giudice di merito avrebbe disposto la compensazione integrale benché, segnatamente sotto il profilo delle modifiche legislative richiamate, non ne ricorressero i presupposti. Il motivo è dichiarato inammissibile e si sottrae allo scrutinio richiesto.
Il percorso argomentativo si fonda su un principio consolidato: in tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Da ciò consegue che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di concorso con altri giusti motivi, nonché la relativa quantificazione, purché non siano superati i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. I, 4/08/2017, n. 19613.
Con specifico riferimento all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo allora vigente, che consentiva la compensazione anche in presenza di “giusti motivi”, la Corte ricorda che il giudice di merito non ha obbligo di specificare le altre giuste ragioni, poiché il riferimento ai giusti motivi denota che ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia. Viene citata in tal senso Cass., Sez. V, 6/10/2011, n. 20457.
Ne discende che la censura non può trovare seguito. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e, in difetto di costituzione avversaria, nulla dispone sulle spese. Rileva infine la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, a carico dei ricorrenti, del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Nota della Redazione
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