Cessione crediti periodici e prova della persistente efficacia della prima cessione (Cass. civ. Sez. III n. 8829 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di credito, il cessionario che agisca per l’adempimento deve provare l’esistenza del contratto di cessione e l’ammontare del credito, ma non anche la causa o il corrispettivo. Nell’ipotesi di successive cessioni di crediti periodici da parte del medesimo cedente, incombe sul debitore ceduto l’onere di provare la persistente efficacia della cessione precedente. La sua estinzione, infatti, non integra un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto impeditivo del diritto del cessionario successivo, riconducibile alla sfera di disponibilità della parte che lo eccepisce.

Il Fatto

Un ente religioso cedeva i crediti vantati verso una azienda sanitaria locale per prestazioni rese in una struttura sanitaria. Con un primo contratto la cessione era a favore di una banca; con un secondo contratto, concluso successivamente, gli stessi crediti erano ceduti a una società, poi fallita. La seconda cessione veniva notificata all’azienda, che provvedeva a un pagamento parziale in favore del cessionario successivo, salvo poi eseguire i pagamenti successivi in favore del cedente.

La società cessionaria, in bonis, conveniva in giudizio l’azienda chiedendo la condanna al pagamento dei crediti. Il giudice di primo grado respingeva la domanda. La Corte d’appello confermava, ritenendo prevalente la cessione anteriore. La curatela fallimentare proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare, per priorità logica, il terzo motivo, incentrato sul riparto dell’onere della prova. Il contratto di cessione realizza una successione a titolo particolare nel credito. Per il suo perfezionamento è di regola sufficiente l’accordo tra cedente e cessionario, senza necessità di accettazione o consenso del debitore.

L’efficacia verso il debitore ceduto è subordinata, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., all’accettazione o alla notificazione. Nei confronti dei terzi, l’art. 1265 cod. civ. risolve il conflitto tra più cessionari dello stesso credito a favore di chi per primo lo ha notificato o ha ricevuto l’accettazione con atto di data certa.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 9768/2016): il cessionario deve provare il negozio di cessione quale atto traslativo, ma non la causa o il corrispettivo, come conferma lo stesso art. 1265 cod. civ. La legge n. 52/1991 sul factoring non è applicabile, non essendo il cedente qualificabile come imprenditore.

Ciò che rileva è che si tratta di cessioni successive di crediti periodici. Il giudice di merito aveva posto a carico della curatela la prova dell’esaurimento della prima cessione. La Corte ribalta l’assetto: la persistente efficacia della cessione precedente era stata opposta in via di eccezione dall’azienda, e ricadeva nella sua sfera di diretta disponibilità.

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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