Giurisdizione ordinaria sulla domanda di manleva del gestore idrico verso la Regione (Cass. civ. Sez. III n. 9203 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui l’utente, lamentando l’erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi, agisce per il risarcimento del danno attiene unicamente al rapporto individuale di utenza e non è riconducibile alla giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia non vede coinvolta la P.A. come autorità, poiché l’attività di programmazione e organizzazione del servizio costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni del gestore. Ne consegue che la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale si estende, quale suo riflesso, alla domanda di garanzia impropria proposta dal gestore del servizio nei confronti dell’ente pubblico che lo sovrintende.
Il Fatto
Un’utente ha chiesto al giudice di pace il risarcimento dei danni patiti per la non potabilità dell’acqua erogata dal gestore del servizio idrico, a causa dell’eccessiva concentrazione di arsenico. Il giudice di pace ha affermato la propria giurisdizione, ha accertato l’inadempimento contrattuale del gestore e lo ha condannato al risarcimento, respingendo la domanda di manleva verso la Regione.
Il gestore ha proposto appello. Il Tribunale ha confermato la giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria dell’utente, ma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva verso la Regione, ritenendola devoluta al giudice amministrativo. Avverso tale decisione il gestore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il gestore censura il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo che la domanda risarcitoria implicherebbe una riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa. Il motivo è infondato.
L’attività di programmazione e organizzazione del servizio idrico posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza. L’erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità integra un inadempimento contrattuale del gestore, in violazione dell’art. 9 della direttiva 98/83/CE e dell’art. 13 del d.lgs. n. 31/2001, e attiene quindi unicamente al rapporto di utenza.
Alla stregua del criterio del petitum sostanziale, la domanda con cui l’utente contesta la misura del canone o agisce per il risarcimento del danno non è riconducibile alla giurisdizione amministrativa. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 32780 del 2018, n. 33209 del 2018 e n. 36897 del 2021, nonché Cass. Sez. III n. 23314 del 2019. La giurisprudenza amministrativa invocata dal ricorrente non è conferente, poiché concerneva impugnative di ordinanze contingibili e urgenti sindacali.
Quanto al secondo motivo, relativo alla domanda di manleva, la Corte ne rileva la fondatezza. Il Tribunale aveva affermato il difetto di giurisdizione sul rilievo che veniva censurato il non corretto esercizio del potere amministrativo regionale. Tale conclusione non è condivisibile: la domanda di garanzia impropria proposta dal gestore verso l’ente è il riflesso della domanda risarcitoria principale, sulla quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Non può quindi pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria. Il principio è confermato da Cass. Sez. Un. n. 36897 del 2021.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, con assorbimento del terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.