Revoca dell’incarico dirigenziale: onere probatorio della giusta causa e specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9480 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, grava sull’Amministrazione l’onere di provare la giusta causa del recesso prima della scadenza naturale, mediante dimostrazione dei fatti addotti a suo fondamento. Il giudice di merito non è tenuto a confutare punto per punto ogni singolo addebito, ma a valutare complessivamente prove e fatti dedotti. Il ricorso per cassazione che denunci l’omessa motivazione è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i fatti processuali che si assumono non vagliati, in ossequio al principio di autosufficienza. La questione della qualificazione del recesso come giusta causa o giustificatezza resta superata quando il giudice di appello abbia ritenuto il recesso arbitrario anche sotto il profilo della giustificatezza.

Il Fatto

Il dirigente generale di una gestione governativa ferroviaria aveva ottenuto dal Tribunale l’annullamento della revoca dell’incarico e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle retribuzioni fino alla scadenza naturale del rapporto. La revoca era stata preceduta da una nota del Commissario governativo che, valutata negativamente l’attività svolta, aveva sospeso il dirigente assegnandogli termine per le controdeduzioni. Nonostante le contestazioni puntuali, l’incarico era stato revocato con delibera e il rapporto si era risolto.

La Corte d’Appello aveva rigettato sia l’appello principale dell’Amministrazione, sia quello incidentale del lavoratore. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza per omessa motivazione e la violazione delle norme in tema di recesso e riparto dell’onere probatorio. Il lavoratore ha resistito eccependo l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relata di notifica.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione censurava la sentenza d’appello per non essersi pronunciata sul mancato resoconto mensile dello stato di avanzamento, inadempimento ritenuto di per sé idoneo a incidere sul rapporto fiduciario. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha richiamato il costante orientamento secondo cui il giudice di merito non deve confutare ogni singolo fatto, ma valutare complessivamente prove e fatti (cfr. Cass. n. 2441/2022). La Corte d’Appello aveva adempiuto puntualmente a tale obbligo, esaminando le contestazioni mosse con le note richiamate nella delibera di revoca e affermando che i fatti addebitati risultavano insussistenti o comunque non configuravano un inadempimento idoneo, da solo, a giustificare la risoluzione anticipata.

La Corte ha poi ribadito che chi deduce l’error in procedendo consistente in omessa motivazione deve, a pena di inammissibilità, indicare puntualmente gli atti e i fatti processuali che assume non vagliati, così da consentire il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza generali verifiche degli atti (cfr. Cass. n. 16028 del 2023, Cass. n. 18361 del 2023). L’Amministrazione non aveva indicato in quali atti avesse chiesto di vagliare l’addebito, né dove risultasse l’assenza di contestazione della controricorrente. Da qui la violazione del principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ.

Con il secondo motivo l’Amministrazione lamentava l’erronea applicazione della nozione di giusta causa anziché di giustificatezza, con richiamo all’art. 10 della legge n. 604 del 1966, all’art. 3 della legge n. 300 del 1970, all’art. 2119 cod. civ. e all’art. 2697 cod. civ. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile: la sentenza impugnata aveva ritenuto il recesso ante tempus del tutto arbitrario anche con riguardo alla giustificatezza, e la censura non si confrontava con questa ratio decidendi.

Infine, la Corte ha ritenuto assorbita, per il criterio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., l’eccezione di improcedibilità sollevata dal lavoratore, potendo la causa decidersi sulla questione di più agevole soluzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’Amministrazione alle spese. Non si è dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, stante la non debenza dello stesso da parte delle amministrazioni pubbliche (Sezioni Unite n. 9938 del 2014).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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