Cessione credito IVA, legittimazione del cessionario e giurisdizione sull’escussione della fideiussione (Cass. civ. Sez. V n. 25521 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito d’imposta importa il subingresso del cessionario nella posizione sostanziale del contribuente, con la conseguenza che questi è legittimato a impugnare gli atti e le sentenze che vanificano il rimborso, giacché la cessione lascia inalterati termini e modalità del rapporto da cui il credito trae origine. La legittimazione processuale del successore a titolo particolare nel diritto controverso non può dunque essere esclusa per il solo fatto che egli non sia destinatario formale degli avvisi di accertamento. Le controversie concernenti l’escussione della polizza fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario: la facoltà di escutere la garanzia non è espressione del potere impositivo e il rapporto autonomo tra garante e debitore ha oggetto diverso dal debito principale di natura tributaria.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al curatore di un fallimento due avvisi di accertamento induttivo relativi ai periodi d’imposta 2007 e 2008, recuperando un credito IVA già rimborsato e nel frattempo ceduto a una società finanziaria, con garanzia prestata da una polizza fideiussoria. Nel gennaio 2013 l’Ufficio escuteva la polizza, notificando il provvedimento al fideiussore e, per conoscenza, alla curatela e alla cessionaria.

La cessionaria impugnava gli avvisi e il provvedimento di escussione davanti al giudice tributario, chiedendo l’annullamento e la restituzione della somma versata. L’Ufficio eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e il difetto di giurisdizione tributaria sull’escussione della garanzia. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, riconoscendo la legittimazione della cessionaria; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio ed escludeva la legittimazione processuale del successore a titolo particolare.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo del ricorso principale la contribuente censura la decisione della Commissione tributaria regionale per averle negato la legittimazione ad impugnare gli atti impositivi e l’atto di escussione, in quanto non destinataria formale dei provvedimenti. La Corte ritiene il motivo fondato.

Il Collegio muove dal principio per cui la cessione del credito d’imposta importa il subingresso del terzo nella posizione del contribuente, come affermato da Cass. n. 25491/2019, e la controversia sul rimborso ha l’attitudine a porre questioni inerenti al rapporto tributario, definibili con autorità di giudicato anche in contraddittorio con il cessionario, secondo Cass., Sez. Un., n. 30751/2018. La cessione, infatti, lascia inalterati termini e modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, cosicché il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era verso il creditore originario, come stabilito da Cass. n. 27884/2013.

Da qui la conseguenza che il cessionario acquista i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, tra cui le azioni dirette all’adempimento della prestazione, compresa quella di rimborso verso il fisco, che necessariamente implicano l’impugnazione delle sentenze che quel rimborso abbiano vanificato, secondo Cass. n. 9842/2018. La Corte esclude il contrasto con Cass. n. 11468/2011, che anzi ha riconosciuto in capo al cessionario di un credito IVA una posizione sostanziale autonoma, limitandosi a precisare che tale posizione lo faculta a proporre intervento adesivo autonomo ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 nella controversia già instaurata, e quindi a impugnare la sentenza emessa a conclusione del giudizio, a fini di economia processuale, come confermato da Cass. n. 5621/2017 e Cass. n. 575/2001.

Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte ne conferma la fondatezza. Le controversie concernenti l’escussione della polizza fideiussoria ex art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la facoltà di escutere la garanzia non è espressione del potere impositivo e il rapporto autonomo di garanzia tra garante e debitore ha oggetto diverso dal debito principale, secondo Cass., Sez. Un., n. 1125/2023.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di annullamento dell’atto di escussione della polizza, compensando le relative voci di spesa, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per i restanti profili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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