Rifiuto della sostituzione dei pezzi difettosi e buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass. civ. Sez. II n. 3184 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto dell’acquirente di consentire la sostituzione dei componenti difettosi del bene venduto, proposta dal venditore, viola gli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. quando l’accettazione non comporti alcun apprezzabile sacrificio per il creditore. La buona fede rileva in senso oggettivo e impone a entrambe le parti di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti di un sacrificio contenuto. Il giudizio con cui il giudice del merito, operando una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti delle parti, accerta la violazione di tali canoni è giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità. Infine, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, compresa l’ipotesi di assunzione tramite rogatoria internazionale, ha carattere relativo e resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.
Il Fatto
Una società di diritto estero acquirente conveniva in giudizio la società venditrice, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di vendita di alcuni macchinari destinati alla lavorazione di tessuti, la risoluzione del contratto o, in subordine, la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava le domande.
La Corte d’Appello confermava la decisione, rilevando la conformità dei macchinari al contratto e attribuendo il lamentato inconveniente al rifiuto dell’acquirente di accettare la sostituzione dei contenitori che causavano l’eccesso di polvere, offerta dalla venditrice. Avverso tale pronuncia la società acquirente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni. La prima riguarda il rapporto tra il rifiuto dell’acquirente e l’inadempimento del venditore. La ricorrente sosteneva che accettare un macchinario difettoso, sia pure con la sostituzione di alcune componenti, avrebbe messo in pericolo l’operatività del proprio stabilimento: il rifiuto sarebbe stato quindi legittimo esercizio del diritto di non subire conseguenze penalizzanti.
La Corte rigetta la censura. La buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. va intesa in senso oggettivo, come dovere di ciascun soggetto dell’obbligazione, debitore o creditore, di salvaguardare l’utilità dell’altro nei limiti di un apprezzabile sacrificio, nella formazione e nell’esecuzione del contratto. Nel caso concreto alla creditrice si richiedeva una mera condotta passiva, che consentisse la sostituzione dei contenitori responsabili dell’eccesso di polvere, senza alcuna attività gravosa o rischiosa.
La Corte rileva che la ricorrente si era limitata a un generico riferimento ad attività gravose o eccezionali, senza specificare perché la sostituzione avrebbe comportato simili sacrifici. Il vaglio dei comportamenti delle parti, condotto secondo un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, si risolve in un giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità.
La seconda questione concerne la validità della consulenza tecnica d’ufficio espletata senza il ricorso alla rogatoria internazionale prevista dagli artt. 203 e 204 cod. proc. civ. e dalla Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970. La ricorrente vi ravvisava una nullità assoluta per difetto di giurisdizione, rilevabile d’ufficio in ogni fase.
La Corte conferma l’orientamento secondo cui la nullità della CTU per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali ha natura relativa, e tale qualificazione permane anche quando la consulenza sia svolta tramite rogatoria all’autorità estera. Queste nullità sono poste a tutela dell’interesse delle parti e non di ordine pubblico: non sono rilevabili d’ufficio e devono essere dedotte nella prima difesa successiva all’assunzione, restando altrimenti sanate per acquiescenza. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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