Inerenza dei costi e prova documentale nel giudizio tributario di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 12081 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non è sindacabile l’accertamento di fatto con cui il giudice di merito esclude la deducibilità e la detraibilità di costi per difetto di prova dell’inerenza, quando tale esclusione si fonda sulla genericità delle fatture e sull’assenza di idonea documentazione di riscontro. La censura che, pur denunciando plurime violazioni di legge, sollecita una diversa valutazione della documentazione già scrutinata dai giudici di appello, è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le conseguenze processuali della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. possono giustificare la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. e il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014. All’esito di una verifica generale, l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d’impresa non riconoscendo la deducibilità di alcuni costi aziendali per mancata prova dell’inerenza all’attività imprenditoriale, rilevando la genericità delle fatture.
I rilievi riguardavano tre voci: le spese per carburanti, i costi per lavorazioni carni eseguite da una ditta individuale e gli acquisti di carni destinati alla rivendita. La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo la deducibilità dei costi per le lavorazioni e per gli acquisti, ma rigettando la domanda sulle spese per carburante. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava quello incidentale della società, che proponeva ricorso in cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente articolava due motivi. Con il primo denunciava la violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo di aver fornito la prova dell’inerenza dei costi e richiamando la nozione di inerenza allargata fatta propria anche dall’amministrazione finanziaria. Con il secondo contestava l’indetraibilità dell’Iva, affermando che in tale ambito il concetto di inerenza è assorbito nella nozione di afferenza e che il disconoscimento richiede l’inesistenza dell’operazione o una sproporzione evidente e macroscopica.
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Il giudice di appello aveva ampiamente motivato in ordine alla carenza della prova dell’inerenza con un accertamento in fatto, non impugnato e non sindacabile nel merito in sede di legittimità. La Commissione regionale aveva escluso la configurabilità dell’abuso del diritto, ritenendo che i vantaggi fiscali potessero essere disconosciuti contestando la violazione delle norme sull’inerenza dei costi, ossia l’art. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917/1986 e l’art. 21 d.P.R. n. 633/1972.
Con esame analitico della documentazione, i giudici di merito avevano evidenziato la genericità delle fatture e la mancanza di idoneo riscontro probatorio. Non erano stati ritenuti sufficienti né il contratto, privo di data certa e di contenuto dubbio e non richiamato nelle fatture, né la consulenza di parte, depositata a notevole distanza dalla verifica fiscale. Le fatture di acquisto indicavano genericamente la merce e l’importo complessivo, senza dettagli su specie, quantità e prezzo unitario, e omettevano ogni riferimento alle destinazioni per punto vendita. Argomentazioni analoghe riguardavano l’incompletezza delle schede carburante.
Le censure della ricorrente non contestavano in diritto l’assunto della Commissione regionale sulla mancata prova dell’inerenza per la genericità delle indicazioni. Il ricorso, dunque, non coglieva la ratio decidendi e chiedeva in sostanza una rivalutazione in fatto. Avendo la Corte definito il giudizio in conformità della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha applicato il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., condannando la parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente valutata in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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