Cessione del credito e onere probatorio dell’estinzione per polizza (Cass. civ. Sez. II n. 34545 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su credito ceduto, l’estinzione del credito per effetto della polizza assicurativa accessoria al finanziamento costituisce fatto estintivo della domanda monitoria e la relativa prova incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sull’opponente. Non è sufficiente la denuncia di sinistro e l’accettazione della domanda di liquidazione da parte della compagnia, occorrendo la dimostrazione dell’effettivo pagamento del residuo al creditore cedente. Quanto alla cessione, l’art. 1264 c.c. non individua il soggetto tenuto alla notificazione, che può essere effettuata anche dal cessionario e con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità del rapporto. L’accertamento della prova della cessione e della sua notificazione, se sorretto da motivazione congrua e plurimi argomenti confermativi, è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo di un contratto di finanziamento erogato per l’acquisto di un’autovettura, garantito da fideiussione. Il credito era stato ceduto alla società dalla banca finanziatrice. Il finanziato aveva stipulato una polizza assicurativa volta a coprire il pagamento delle rate in caso di perdita del lavoro per licenziamento.
Il finanziato e il fideiussore proposero opposizione, contestando l’estinzione del credito in forza della polizza, la mancata comunicazione della cessione e la carenza di prova della stessa. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto. La Corte d’appello, su gravame della società, accolse il reclamo e condannò gli opponenti al pagamento del residuo. Avverso tale sentenza i soccombenti proposero ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., lamentando che la Corte di merito avesse escluso l’estinzione del debito nonostante la controparte non avesse contestato le circostanze addotte dagli opponenti.
La Corte rigetta il motivo. I ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare l’effettiva estinzione del debito residuo da parte della compagnia a seguito della denuncia di sinistro. Il finanziato aveva provato la denuncia della perdita dell’impiego e l’accettazione della domanda di liquidazione, ma non che la compagnia avesse pagato il credito residuo alla banca. L’avvenuta estinzione del credito costituiva fatto estintivo della domanda monitoria e la prova del medesimo spettava agli opponenti, in base all’art. 2697 c.c.
Il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1325 e 1326 c.c. e agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, per avere la Corte distrettuale ritenuto raggiunta la prova della cessione e della sua notificazione.
Anche questo motivo è infondato. Quanto alla prova della cessione, la Corte d’appello aveva considerato la produzione del contratto di finanziamento, la nota della banca cedente di comunicazione al debitore dell’avvenuta cessione, e la nota del legale della cessionaria di sollecito del pagamento. La cessionaria aveva poi prodotto la proposta di contratto quadro di cessione, l’accettazione dell’acquisto del portafoglio e l’elenco dei crediti ceduti.
Sul piano della notificazione, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’art. 1264 c.c. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione, cosicché la notificazione può essere effettuata sia dal cedente sia dal cessionario, e può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità del rapporto. Pur non risultando dimostrati l’invio e la ricezione della nota di cessione, era pacifico che i ricorrenti ebbero comunicazione della cessione da parte della cessionaria. L’accertamento compiuto dal giudice di merito, supportato da plurimi argomenti confermativi, è pertanto insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l’intimata difesa. Avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna dei ricorrenti al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle ammende e con i presupposti per il versamento del contributo unificato integrativo.
Nota della Redazione
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