Compenso del collaudatore unico per collaudo e revisione contabile (Cass. civ. Sez. II n. 3353 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al collaudatore di un appalto pubblico è unico, poiché unica è l’attività di collaudazione, che comprende tanto la verifica tecnica dell’opera quanto la revisione degli atti contabili. L’art. 210, secondo comma, d.P.R. n. 554 del 1999 remunera con un solo compenso l’«effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili», sicché la revisione tecnico-contabile non costituisce voce autonoma rispetto al collaudo. A conferma soccorrono il quinto comma dello stesso articolo, che prevede un aumento percentuale per i collaudi in corso d’opera, e l’art. 19-a) della tariffa professionale, che include nel collaudo l’esame degli atti contabili e delle riserve. La nozione ampia di collaudo, già affermata dalle Sezioni Unite n. 5140 del 1998, impone di liquidare un solo compenso per l’attività complessa svolta dal professionista.
Il Fatto
Una società concessionaria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma le aveva ordinato di pagare a un ingegnere la somma di euro 27.858,87 per l’attività di collaudo tecnico-amministrativo e di revisione tecnico-contabile svolta su proprio incarico in un appalto pubblico.
Il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione per la sola parte non contestata di euro 13.632,02 e, all’esito, rigettava l’opposizione, compensando le spese. La Corte d’appello di Roma, investita dell’appello principale della società e di quello incidentale del professionista sulle spese, confermava la decisione, ritenendo che l’art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 prevedesse un compenso autonomo per la revisione degli atti contabili compiuta dal collaudatore. La società ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 16 del 2006, dell’art. 19-a) del TU n. 143 del 1943 e degli artt. 187 e 210 del d.P.R. n. 554 del 1999. La tesi della società è che la revisione tecnico-contabile sia parte integrante della più complessa attività di collaudo e non una voce liquidabile a sé.
Il Collegio muove dal secondo comma dell’art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999, secondo cui i compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante, «per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili», si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri e architetti. Il dato letterale dimostra che il compenso è unico, perché unica è l’attività di collaudazione, comprensiva di entrambe le prestazioni.
Conferma la lettura il quinto comma dello stesso articolo, che per i collaudi in corso d’opera prevede l’aumento del compenso determinato «come sopra» del venti per cento, presupponendone l’unicità. Nella stessa direzione l’art. 19-a) della tariffa stabilisce che il collaudo comprende l’esame, le verifiche e le prove per accertare la rispondenza tecnica delle opere, i riscontri di misure e prezzi e l’esame delle riserve, mentre l’art. 187, d.P.R. n. 554 del 1999 gli assegna anche la verifica di corrispondenza dei dati contabili.
La Corte richiama quindi la nozione ampia di collaudo elaborata dalle Sezioni Unite n. 5140 del 1998, secondo cui il collaudatore deve indicare negli atti l’esito degli accertamenti sulla conformità dell’opera e sul costo complessivo rispetto alle somme autorizzate, esprimendo il giudizio finale sull’opera, sul costo e sull’ammontare del credito dell’appaltatore.
Ne consegue che il professionista aveva diritto a un unico compenso per l’attività svolta, in conformità della tariffa professionale. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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