Compensazione d’ufficio tra crediti e debiti non ancora esigibili integra ultrapetizione (Cass. civ. Sez. III n. 4701 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza comporta che, dopo la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo, convertendosi ogni ricorso successivo in ricorso incidentale, con la conseguente applicazione del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, è violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda. In particolare, incorre in ultrapetizione il giudice di appello che, non avvedendosi dell’avvenuto pagamento in corso di causa di una delle poste oggetto di causa, proceda a compensare d’ufficio i rispettivi crediti e debiti tra le parti, condannando il creditore al pagamento del solo importo residuo.
Il Fatto
La società attrice, incaricata dal committente dello sbarco, del ritiro e del trasporto di un carico di rottami in vetro giunto nel porto di Salerno, agiva in giudizio per il risarcimento del danno conseguente alla contaminazione della merce, addebitata all’impresa portuale affidataria della movimentazione. Chiamate in causa la committente, l’Autorità di Sistema Portuale e la compagnia assicuratrice, il Tribunale accoglieva la domanda principale e condannava l’impresa portuale al risarcimento.
La Corte d’appello, in riforma, escludeva la responsabilità dell’impresa portuale e accoglieva l’appello incidentale della committente, condannando la società attrice al pagamento della differenza tra il danno liquidato e la fattura portata dal trasporto, che la committente aveva già corrisposto nel corso del giudizio. Avverso tale pronuncia ricorrono in Cassazione la committente e, in via incidentale, la società attrice.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del secondo ricorso. Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui, una volta notificata la prima impugnazione, ogni ricorso successivo avverso la medesima sentenza si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto autonomo, osservando il termine di quaranta giorni fissato dagli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. Ne deriva la qualificazione incidentale del ricorso della società attrice.
Nel merito del ricorso incidentale, la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, con cui si denunciava l’inversione dell’onere probatorio e l’erronea applicazione, alla sub-appaltatrice, del regime di responsabilità contrattuale. Il Collegio chiarisce che la doglianza presuppone una diversa valutazione dei fatti acclarati e non configura la violazione dell’art. 2697 cod. civ., la quale ricorre solo se il giudice attribuisca l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata, non quando valuti le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata, nell’illustrare gli elementi da cui ha tratto il convincimento, non si pone al di sotto del minimo costituzionale. Il terzo motivo è respinto nella parte in cui pretende di attribuire valore di confessione stragiudiziale alla denuncia di sinistro inoltrata all’assicuratore: trattandosi di dichiarazione rivolta a un terzo, essa è liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735 cod. civ. I motivi quarto, quinto, sesto e settimo sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e per non aver rispettato i canoni di specificità elaborati dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020 e n. 20867 del 2020.
La Corte accoglie invece l’unico motivo del ricorso principale. Il giudice di appello, non avvedendosi che la committente aveva già corrisposto in corso di causa la fattura azionata, aveva operato una compensazione d’ufficio tra i rispettivi crediti e debiti, condannando la società attrice al solo importo differenziale e ponendo così la committente nella condizione di pagare due volte la medesima somma. Tale statuizione viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, integrando il vizio di ultrapetizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., accoglie la domanda riconvenzionale della committente per l’intero importo, oltre interessi legali.
Nota della Redazione
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