Inammissibile il ricorso che contrasta l’accertamento del tasso pattuito per iscritto (Cass. civ. Sez. I n. 16157 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contesti l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla determinazione scritta del tasso degli interessi è inammissibile, non essendo ripetibile in sede di legittimità la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice del gravame. L’eventuale indeterminatezza del tasso variabile presuppone un previo accertamento in fatto, che nella specie è mancato. È parimenti inammissibile, per aspecificità ex art. 366 c.p.c., il motivo che censuri la mancata ammissione di un supplemento di c.t.u., rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c. integra una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna per abuso del processo.

Il Fatto

La società correntista convenne in giudizio la banca per l’accertamento della nullità delle clausole di un contratto di conto corrente e per la rideterminazione del saldo del rapporto. Il tribunale accolse in parte le domande, definendo il dare e avere in favore della correntista.

La Corte d’appello di Campobasso, in riforma della decisione, ritenne provato l’accordo scritto sul tasso di interesse, escludendo ogni eterointegrazione del contratto, pur riconoscendo l’illegittima contabilizzazione degli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto, e determinò il saldo a debito della società. Avverso tale sentenza la correntista propose ricorso per cassazione con due motivi; la banca resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 1362-1363 e 1284 cod. civ., dell’art. 4 legge n. 154/1992 e dell’art. 117 t.u.b., lamentando la mancata determinazione scritta del tasso. La censura è stata giudicata inammissibile perché contrastante con l’accertamento di fatto del giudice del merito, che aveva esposto come, sulla base dei documenti in atti, fossero stati pattuiti per iscritto sia il tasso iniziale sia il tasso dovuto per gli sconfinamenti dal fido.

I precedenti evocati dalla ricorrente — Cass. n. 6868/2022 e Cass. n. 22179/2015 — sono stati reputati non pertinenti, riferendosi a ipotesi in cui il giudice di merito aveva preventivamente accertato l’indeterminatezza del tasso variabile. La ricorrente sosteneva che il giudice del gravame avesse trascurato una clausola successiva riferita agli usi di piazza; la Corte ha replicato che la disposizione evocata concerne, in termini generali, le operazioni di accredito e addebito e non la misura degli interessi debitori.

Il motivo è quindi inammissibile anche sotto altro profilo: la parte non ha spiegato per quale ragione la lettera del contratto, recante una precisa indicazione del tasso, non fosse sufficiente a farne comprendere gli effetti e rendesse necessaria un’attività ermeneutica fondata su una disposizione di contenuto diverso, in linea con il principio sull’onere del ricorrente di giustificare il ricorso all’interpretazione sistematica ex art. 1363 cod. civ. (Cass. n. 19982 del 2011).

Il secondo motivo denunciava un vizio motivazionale per la mancata nomina del consulente tecnico nel ricalcolo del saldo. La Corte lo ha dichiarato aspecifico ex art. 366 c.p.c., per non avere la ricorrente riprodotto, nel rispetto del principio di autosufficienza, l’istanza di accertamento contabile, e ha richiamato il principio consolidato secondo cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre o negare il supplemento di consulenza (Cass. n. 21525 del 2019; Cass. n. 326 del 2020). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte istante alle spese e, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, oltre che in favore della Cassa delle ammende, richiamando Cass. Sez. U. n. 28540 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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