Responsabilità dell’avvocato e giudizio prognostico sull’appello non proposto (Cass. civ. Sez. III n. 22452 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di responsabilità professionale dell’avvocato per la mancata proposizione dell’impugnazione, la valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell’azione omessa costituisce un accertamento di merito, censurabile in cassazione solo per vizi della motivazione e non per il suo contenuto, ove questa sia coerente e non apparente. Non è più deducibile, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la censura di insufficienza motivazionale, restando sindacabile la sola totale mancanza, apparenza o intrinseca contraddittorietà della motivazione, rilevabile dal testo del provvedimento. Nel giudizio di legittimità è inoltre inammissibile per difetto di specificità il motivo che non si confronti con la ratio della statuizione impugnata o che ometta di riportare fedelmente la domanda o l’eccezione su cui il giudice del merito non avrebbe provveduto.
Il Fatto
Una cliente aveva conferito a un avvocato il mandato per resistere a un’opposizione a decreto ingiuntivo, esitata in una sentenza a lei sfavorevole, non impugnata dal difensore e passata in giudicato. La debitrice, dopo aver versato alla banca un importo transattivo, ha citato in giudizio il professionista per inesatto adempimento del mandato, chiedendone la condanna al risarcimento.
L’avvocato si è costituito, chiamando in manleva la propria compagnia assicurativa e proponendo domanda riconvenzionale per compensi professionali asseritamente non corrisposti. Il Tribunale ha rigettato sia la domanda risarcitoria sia quella riconvenzionale; la Corte d’appello, in riforma parziale, ha escluso la mala gestio della lite e ha accolto in parte la domanda del professionista. La cliente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la declaratoria di inammissibilità dell’evocazione in appello della compagnia assicurativa, invocando la posizione di interventore adesivo autonomo e il litisconsorzio necessario processuale derivante dalla chiamata in garanzia. La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non si confronta con la ratio della statuizione: la domanda di garanzia, rimasta assorbita nel rigetto di primo grado, non era stata riproposta in appello, e la vocazione in giudizio dell’assicuratore era stata formulata con finalità condannatorie, in contrasto con il principio per cui il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, salvi i casi previsti dalla legge.
I motivi secondo, terzo e quarto investivano il rigetto della domanda risarcitoria. La Corte ha ribadito che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono ammissibili le censure di insufficienza della motivazione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» ex art. 111, sesto comma, Cost. e art. 132, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza impugnata ha escluso la mala gestio rilevando che nel giudizio di opposizione non era stato operato un formale disconoscimento della scrittura ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’appello non avrebbe avuto plausibile possibilità di accoglimento. La Corte ha quindi escluso che la motivazione fosse mancante, apparente o contraddittoria.
Il giudizio prognostico sull’esito dell’impugnazione non proposta — ha precisato la Corte — rientra in una valutazione di merito che, se accompagnata da motivazione non viziata, non è censurabile in cassazione. La Corte ha pure respinto il motivo che contestava l’omessa considerazione di altre pretese negligenze, per difetto di specificità rispetto al tenore della statuizione impugnata.
Quanto ai motivi quinto e sesto, relativi alla domanda riconvenzionale, la Corte ha dichiarato l’uno inammissibile per non corretta deduzione del vizio di omessa pronuncia, l’altro inammissibile perché il giudice del merito aveva motivatamente reputato determinata la domanda e correttamente ritenuto irrilevante il parere di congruità dell’Ordine degli avvocati. Il settimo motivo, meramente dipendente dall’accoglimento degli altri, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso è stato quindi rigettato nel suo complesso.
Nota della Redazione
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