Cessione di azienda ricevuta in donazione: plusvalenza tassata all’incasso (Cass. 10820/2026)
Con l’ordinanza n. 10820 del 23 aprile 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha chiarito quando diviene imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un’azienda ricevuta per donazione. La Corte distingue il momento in cui la plusvalenza si realizza da quello in cui, secondo il principio di cassa, deve essere tassata.
Questione esaminata
Una contribuente aveva ricevuto in donazione, insieme ai familiari, una quota di azienda e l’aveva contestualmente ceduta alla sorella per 41.250 euro, con pagamento previsto entro il 31 dicembre 2003. L’Agenzia aveva recuperato a tassazione il corrispettivo non dichiarato. Il giudice regionale aveva applicato il principio di competenza, ritenendo la plusvalenza necessariamente imponibile nell’anno della cessione.
La contribuente sosteneva invece che, non avendo mai esercitato l’azienda, la plusvalenza costituisse reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIR e fosse tassabile soltanto al momento dell’effettiva percezione.
Principio affermato
La plusvalenza relativa alla cessione di un’azienda ricevuta a titolo gratuito e qualificata come reddito diverso è soggetta al principio di cassa. Il perfezionamento del contratto determina il realizzo della plusvalenza e il regime fiscale applicabile; l’effettivo incasso del corrispettivo individua invece il periodo d’imposta nel quale il reddito deve essere assoggettato a tassazione.
Quando l’accertamento si fonda sull’atto notarile che prevede il pagamento entro una data determinata, spetta al contribuente superare la presunzione dimostrando che il prezzo non è stato pagato, è stato incassato in un altro periodo o è stato estinto con modalità differenti.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha osservato che le plusvalenze da cessione d’azienda comprese tra i redditi diversi mantengono le modalità di determinazione proprie del reddito d’impresa, ma diventano imponibili secondo il criterio di cassa. Il giudice regionale aveva quindi errato nell’identificare automaticamente l’anno di tassazione con quello di stipula.
È stato però respinto il motivo relativo all’onere della prova. L’Ufficio aveva inviato un questionario e aveva fondato l’accertamento sull’atto pubblico, che prevedeva il pagamento “entro e non oltre” il 31 dicembre 2003. La contribuente non aveva prodotto documenti sul mancato pagamento, su una diversa data d’incasso, su una dilazione successiva o su un accordo alternativo di estinzione dell’obbligazione.
La Cassazione ha accolto il primo motivo, rigettato il secondo e rinviato alla Corte tributaria delle Marche affinché verifichi la pretesa secondo il principio di cassa e il corretto meccanismo probatorio.
Rilevanza pratica
Nelle cessioni di aziende o quote ricevute gratuitamente, il contratto e l’incasso svolgono funzioni fiscali diverse. È indispensabile conservare contabili bancarie, quietanze, accordi di dilazione e ogni documento che consenta di individuare l’anno effettivo del pagamento.
La semplice affermazione di non aver ricevuto il prezzo non è sufficiente quando l’atto notarile indica una scadenza precisa. Chi intende contestare l’anno d’imposta deve fornire una prova concreta capace di superare la ricostruzione presuntiva dell’Amministrazione.